Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VII 995/2024: nuovi elementi che assimilano le professioni ordinistiche a quelle regolate dalla Legge 4/2013
In estrema sintesi:
- Non vi è una differenza sostanziale tra le garanzie offerte dalle professioni ordinistiche e quelle non ordinistiche per quanto riguarda l’affidabilità e la competenza professionale.
- Si prende atto dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, che con specifico riguardo alle professioni non organizzate in ordini o collegi ha trovato un formale riconoscimento delle stesse con la legge 14 gennaio 2013, n. 4.
- Nel dichiarato obiettivo di conformare l’ordinamento giuridico nazionale ai «principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione» (art. 1, comma 1), la legge 14 gennaio 2013, n. 4, ha introdotto elementi di assimilazione tra professioni organizzate in ordini o collegi e professioni che tali non sono.
Riflessioni sull’Ordinanza 995/2024
L’ordinanza del Consiglio di Stato “Sez. VII nr. 995/2024 del 31.1.2024”, pone in luce alcuni aspetti rilevanti relativi alla Legge 4 del 14 gennaio 2013, nota come legge sulle professioni non ordinistiche. In particolare, si osserva una tendenza a riconoscere e a valorizzare le professioni non organizzate in albi professionali, una pratica che avvicina queste professioni alle categorie tradizionalmente ordinistiche sotto alcuni aspetti chiave.
La legge 4/2013 mira a regolamentare le professioni non ordinistiche, promuovendo standard di qualità e deontologia simili a quelli delle professioni regolamentate, pur mantenendo un sistema di controllo più flessibile e adattabile alle diverse realtà professionali. Le associazioni professionali di queste categorie possono iscriversi in un elenco pubblico, mantenendo un ruolo di autoregolamentazione e di promozione della formazione continua.
Le riflessioni principali dell’ordinanza riguardo a questi aspetti possono essere riassunte come segue:
Riconoscimento e valorizzazione delle competenze: L’ordinanza suggerisce che non vi è una differenza sostanziale tra le garanzie offerte dalle professioni ordinistiche e quelle non ordinistiche per quanto riguarda l’affidabilità e la competenza professionale. Entrambe le categorie possono garantire il rispetto dei principi di buona fede e correttezza. La Legge 4/2013 consente la creazione di elenchi pubblici di associazioni professionali non ordinistiche. Questo riconoscimento ufficiale serve a valorizzare le competenze dei professionisti associati, garantendo un certo livello di affidabilità e professionalità. L’inclusione in questi elenchi implica che l’associazione rispetti determinati standard deontologici e di formazione continua, analogamente a quanto avviene per gli albi professionali.
Autoregolamentazione e deontologia: Le associazioni professionali regolate dalla legge possono stabilire codici deontologici e meccanismi di autoregolamentazione. Questo aspetto è fondamentale per mantenere alti standard professionali e per proteggere il pubblico, simile a quanto avviene nelle professioni ordinistiche. Questi codici mirano a garantire la correttezza, la trasparenza e l’etica professionale, fornendo un quadro normativo interno che disciplina il comportamento degli iscritti.
Formazione continua e aggiornamento professionale: La legge enfatizza l’importanza della formazione continua, richiedendo che le associazioni promuovano e vigilino sull’aggiornamento costante dei propri iscritti. Questo requisito è simile a quello imposto agli iscritti negli albi professionali, rafforzando l’idea che l’aggiornamento e la competenza continua sono essenziali per il mantenimento della qualità dei servizi offerti.
Tutela dei consumatori e trasparenza: La Legge 4/2013 prevede meccanismi di tutela per i consumatori e utenti dei servizi offerti dai professionisti non ordinistici. Questo include la trasparenza nella promozione delle competenze e delle qualifiche dei professionisti. Questo aspetto è cruciale per costruire fiducia nel pubblico e garantire che i consumatori possano fare scelte informate.
Competitività e libertà di iniziativa economica: Fondamentale è il principio di liberalizzazione e competitività sottolineato dalla legge, che promuove un mercato più aperto e dinamico per i servizi professionali. Riducendo le barriere all’ingresso e riconoscendo ufficialmente le professioni non ordinistiche, la legge stimola la concorrenza leale e supporta la libertà di iniziativa economica.
Di seguito alcuni brevi estratti dell’ordinanza, rimandando al link sottostante per la lettura dell’intero documento.
- “- l’argomento si espone nondimeno a rilievi critici sul piano della ragionevolezza e della non discriminazione, in relazione all’evoluzione dell’ordinamento giuridico, che con specifico riguardo alle professioni non organizzate in ordini o collegi ha trovato un formale riconoscimento delle stesse con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate)… che integra un mutamento del quadro normativo…
- “- nel dichiarato obiettivo di conformare l’ordinamento giuridico nazionale ai «principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione» (art. 1, comma 1), la legge 14 gennaio 2013, n. 4, ha quindi introdotto elementi di assimilazione tra professioni organizzate in ordini o collegi e professioni che tali non sono, e che si fondano sul libero esercizio di un’«attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale», secondo la definizione di cui al successivo comma 2;”
- “- nondimeno, sulla base delle disposizioni in precedenza richiamate promuove la costituzione di organizzazioni a base associativa finalizzate a garantire alla clientela che l’attività professionale prestata dai propri aderenti sia svolta secondo adeguati criteri di capacità e competenza professionale e nel rispetto delle relative norme deontologiche;”
- “- esso vale infatti ad equiparare alle professioni ordinistiche sotto il profilo della garanzia di esercizio della professione sulla base dei poc’anzi richiamati requisiti di capacità e correttezza, quelle per il cui esercizio non è necessaria l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dall’apposito ente esponenziale della categoria;”
Link all’Ordinanza:
Un ulteriore importante traguardo verso l’applicazione concreta della legge 4/2013 che si aggiunge ad altri passi avvenuti e che riepiloghiamo nel seguente elenco:
- 2024: Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VII 995/2024: che introduce nuovi elementi che assimilano le professioni ordinistiche a quelle regolate dalla Legge 4/2013.
- 2023: Con il D.M. 4.8.2023 n. 109 il Ministro della Giustizia ha adottato il regolamento che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici di ufficio, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento di tale albo.
- 2022: Microcredito. L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito è ammesso per i professionisti iscritti agli ordini professionali o alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013.
- 2022: il DPCM 14/10/2021 mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai fini del decreto si intende per: “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021
- 2021: La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
- 2019: I professionisti aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N°297 del 19 dicembre 2019 riguardante “Termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare”.
- 2019 Il MIBACT con il D.M. 244 del 20 maggio 2019 ha istituito l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali”.