News Archivi - AIPTOC https://www.aiptoc.it/category/news/ ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL TURISMO E OPERATORI CULTURALI Sat, 21 Sep 2024 12:36:52 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 I professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 e incarichi nella P.A. https://www.aiptoc.it/i-professionisti-qualificati-ai-sensi-della-legge-4-2013-potranno-ottenere-incarichi-professionali-nelle-amministrazioni-pubbliche/ Tue, 02 Nov 2021 13:28:00 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8493 L'articolo I professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 e incarichi nella P.A. proviene da AIPTOC.

]]>

I professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 possono ottenere incarichi professionali nelle amministrazioni pubbliche

Con la pubblicazione nella GU 268 del 10/11/2021 del DPCM 14/10/2021 anche i professionisti in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 potranno effettuare domanda al portale del reclutamento per conferimento incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni.

Le domande potranno essere effettuate nel portale nazionale governativo inPA (Portale di Reclutamento). Il Portale Nazionale del reclutamento nasce con l’obiettivo di accelerare il percorso di modernizzazione e rinnovamento del Paese supportando l’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica nella realizzazione del nuovo sistema di reclutamento pubblico. Il progetto intende velocizzare, semplificare e digitalizzare i processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Link del portale: https://www.inpa.gov.it/

Il riconoscimento dei professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 è reso possibile grazie alla pubblicazione del Decreto 14 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato il GU del 10/11/2021.  “Modalita’ per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR”

Da notare come finalmente il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per:  “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 

Ecco i dettagli del decreto: DPCM del 14/10/2021 (Decreto reclutamento)

Si consiglia anche la lettura del recente articolo :

Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VII 995/2024: nuovi elementi che assimilano le professioni ordinistiche a quelle regolate dalla Legge 4/2013 

L’importanza di un riconoscimento professionale  ai sensi della Legge 4/2013 

L’importanza di un riconoscimento di una Associazione autorizzata ai sensi della Legge 4/2013 è ormai evidenziata da ulteriori elementi normativi intervenuti negli ultimi anni,  di seguito solo un breve estratto:

  • 2024:  Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VII 995/2024: che introduce nuovi elementi che assimilano le professioni ordinistiche a quelle regolate dalla Legge 4/2013.
  • 2023: Con il D.M. 4.8.2023 n. 109 il Ministro della Giustizia ha adottato il regolamento  che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’albo  dei consulenti tecnici di ufficio, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento di tale albo. Tra i requisiti che permettono l’inserimento in tali registri vi è quella di essere iscritti a una delle associazioni professionali autorizzate a rilasciare attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, conformemente alla Legge 4/2013. In parole povere: Storici dell’arte, Archeologi, Fotografi, Pittori, Scultori, Restauratori, Storici, Scenografi, Musicisti, Coreografi, Professionisti in ambito turistico e Esperti del mondo del cinema e dello spettacolo, per citare solo alcuni esempi, possono adesso richiedere l’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio se iscritti ad una Associazione istituita e autorizzata ai sensi della Legge4/2013.
  • 2022: Microcredito.  L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito è ammesso per i professionisti iscritti agli ordini professionali o alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. 
  • 2022: il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per:  “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 
  • 2021: La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
  • 2019: I professionisti aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N°297 del 19 dicembre 2019 riguardante “Termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare”.
  • 2019 Il MIBACT con il D.M. 244 del 20 maggio 2019 ha  istituito l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali”.

Perchè diventare soci AIPTOC: I vantaggi per i soci

Iscriviti ad AIPTOC: Iscrizione/Adesione

Per ulteriori informazioni su come ottenere l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 :  0932 1847122 info@aiptoc.it

Ignazio Caloggero

Presidente Nazionale Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC)

L'articolo I professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 e incarichi nella P.A. proviene da AIPTOC.

]]>
Turismo d’Avventura – “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-un-approccio-integrato-per-la-classificazione-dei-sentieri-escursionistici/ Wed, 28 Apr 2021 18:09:30 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8372 L'articolo Turismo d’Avventura – “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici proviene da AIPTOC.

]]>

Turismo d’Avventura – “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici

(Versione Beta)

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente

Nota: Articolo estratto dal corso  SPE57: Sentierologia (20 ore)

Le classificazioni CAI, CAS ed altre sistemi di classificazioni similari di norma usati, indicano un valore complessivo associato al percorso escursionistico (rappresentato in genere da una sigla), che caratterizza la tipologia del sentiero classificato. Tali classificazioni potrebbero essere integrate da una ulteriore classificazione che fa utilizzo di un simbolismo grafico che permette di fornire ulteriori informazioni sui singoli aspetti che caratterizzano il sentiero.

Il Metodo “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici”,  è stato sviluppato dal Centro Studi Helios in collaborazione con AIPTOC – Associazione Italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali, ed è aperto al contributo di tutti gli stakeholder interessati (è possibile inviare i propri contributi a info@aiptoc.it)

In ambito internazionale da anni si utilizza un approccio che punta a classificare i percorsi escursionisti andando a misurare singoli criteri che poi saranno utilizzati per le valutazioni di merito, sia da parte degli organizzatori del servizio escursionistico (ad esempio per la valutazione dei rischi e la scelta di polizze assicurative più adeguate al tipo di servizio turistico offerto) sia da parte dei potenziali partecipanti che potranno avere a disposizione un numero maggiori di informazioni per una scelta più accurata e adeguata alle proprie capacità.

L’approccio integrato presentato in questa sede prende spunto dalla norma ABNT NBR 15505-2, ampliandola e adattandola al processo di valutazione dei rischi in ambito escursionistico ed alle esigenze di offrire un servizio quanto più possibile rispettoso dei principi di accessibilità. Un articolo di approfondimento: Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici, e consultabile al seguente indirizzo web: https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-valutazione-del-rischio-in-ambito-escursionistico/

Classificazione ABNT NBR 15505-2

Il Brasile, è considerato leader nella definizione di standard normativi nel settore del Turismo d’avventura, sono svariate decine le norme tecniche emanate da ABNT – Associazione degli Standard tecnici. Alcuni di questi standard sono diventati successivamente norme ISO, quindi norme riconosciute a livello internazionale, altre sono destinate a diventarle, tra queste, la norma ABNT NBR 15505-2 “Turismo de aventura — Caminhada Parte 2 — Classificação de percurso” (Turismo con attività a piedi. Parte 2: Classificazione dei percorsi).

Infatti la norma ABNT NBR 15505-2 è la base portante della norma internazionale, ancora in fase di discussione, ISO/CD 3021 “Adventure tourism — Hiking and trekking activities — Service requirements and routes’ classification”.

La norma ABNT NBR 15505-2, pubblicata la prima volta nel febbraio 2008 ed in seconda edizione nel settembre 2019, si applica alle escursioni offerte come prodotto turistico e destinate a un cliente comune: adulto, persona non sportiva e con bagaglio leggero.

L’utilizzo della norma ABNT NBR 15505-2 ha diversi vantaggi:

  • Facilita l’accesso alle informazioni da parte dei partecipanti alle escursioni,
  • Consente una migliore pianificazione da parte degli organizzatori
  • Permette una concezione più organizzata del servizio escursionistico, facilitando la comunicazione del servizio stesso e la commercializzazione
  • Fornisce informazioni più coerenti per stabilire quali polizze assicurative sono più adatte ai vari percorsi escursionistici,
  • Consente l’analisi degli incidenti in modo più preciso.

Si consiglia di utilizzare l’approccio metodologico indicato dalla norma NBR 15505-2 in quanto tali principi saranno probabilmente adottati nelle future norme ISO che diventeranno, nei prossimi anni, gli standard internazionali di riferimento.

In un mercato globale, in cui la clientela proviene da tutto il mondo è strategico, soprattutto dal punto di vista commerciale e della comunicazione, utilizzare un linguaggio comune che non sia limitato al proprio paese di origine.

La norma NBR 15505-2 utilizza quattro criteri, ciascuno con un punteggio da 1 a 5, che deve essere valutato per ogni sezione del percorso:

a) Gravità dell’ambiente

b) Orientamento sul percorso

c) Condizioni del terreno

d) Intensità dello sforzo fisico

Premessa all’approccio integrato

Al fine di individuare alcuni dei fattori associati ai vari criteri che fanno parte dell’approccio presentato in questa sede, potrà essere necessario calcolare le probabilità che un determinato evento (pericolo) possa avvenire (ad esempio eventi legati alle intemperie o alla presenza di animali o altri tipi di pericoli). A tal proposito si veda l’articolo : Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici

Note metodologiche

La proposta di classificazione presentata in questa sede si basa, come approccio metodologico, a quanto previsto dalla norma NBR 15505-2; ai 4 fattori previsti da tale norma vengono aggiunti ulteriori due criteri, di cui 1 (Accessibilità del percorso) a sua volta suddiviso in 4 sottocriteri.

Pertanto i fattori che prenderemo in considerazione sono i seguenti:

  1. Gravità dell’ambiente
  2. Orientamento sul percorso
  3. Condizioni del terreno
  4. Intensità dello sforzo fisico
  5. Contatti con l’ambiente (Rischi da contatti con rettili, animali, insetti e flora)
  6. Accessibilità del percorso
    • A1: Accessibilità per mobilità su carrozzina (bisogni motori con presenza di carrozzine)
    • A2: Bisogni motori per mobilità ridotta (obesità, anziani, difficoltà motorie in genere)
    • A3: Accessibilità visiva (bisogni sensoriali di tipo visivo)
    • A4: Accessibilità uditiva (bisogni sensoriali di tipo uditivo)

Inoltre i fattori individuati per ogni criterio prendono spunto ma non coincidono necessariamente con quelli indicati dalla norma brasiliana. In particolare si cercherà di collegare i criteri ai pericoli in ambito escursionistico prendendo in considerazione alcuni aspetti non trattati dalla norma brasiliana.

Procedimento per la classificazione dei sentieri

  • Il sentiero da classificare deve essere suddiviso in sezioni per valutare ogni criterio.
  • Una sezione è una parte del sentiero con caratteristiche tali da poter essere considerato a sua volta un percorso autonomo.
  • Ogni sezione, nessuna esclusa, deve essere valutata per ognuno dei criteri. Ad ogni criterio viene assegnato un valore su una scala da 1 a 5.
  • Il valore finale assegnato a ciascun criterio per l’intero sentiero, sarà quello più alto tra quelli assegnati alle singole sezioni. Di conseguenza l’inclusione o l’esclusione di una sezione può modificare la classificazione dell’intero percorso.
  • Il risultato finale sarà presentato con modalità grafiche e colori tali da facilitare la lettura del risultato della classificazione effettuata.
  • Lo stesso sentiero, in funzione della stagione potrà presentare una classificazione diversa

Analizziamo i singoli criteri.

  1. Gravità dell’ambiente

Gravità dell’ambiente: si riferisce ai pericoli e alle altre difficoltà derivanti dall’ambiente naturale, che si possono incontrare lungo il percorso.

Lo schema proposto in questa sede elenca 23 fattori (lo standard NBR 15505-2 ne presenta 20) che, se presenti sul sentiero, dovrebbero essere conteggiate cumulativamente. In ogni sezione, ogni fattore viene conteggiato una sola volta, indipendentemente dalla sua probabilità e presenza in una parte maggiore o minore del percorso. Se il sentiero (o una sezione di esso) contiene fino a 3 fattori, riceve il punteggio 1 (Poco grave), se ha almeno 13 fattori, il punteggio assegnato è 5 (Molto severo).

Devono essere considerati i seguenti fattori

  1. Pericolo da caduta di sassi, rami o altri oggetti lungo il percorso (per cause esterne o ambientali)
  2. Pericolo di caduta di sassi, rami o altri oggetti lungo il percorso (per cause dovute a persone del gruppo o esterne al gruppo)
  3. Pericolo di cadute o scivolamenti lungo il sentiero nel vuoto o nei pressi di un forte pendio
  4. Pericolo di cadute in acqua lungo il sentiero
  5. Pericolo di caduta o scivolamenti per presenza di tratti permanentemente scivolosi, rocciosi o allagati durante il percorso
  6. Pericolo di caduta o scivolamenti per presenza di tratti scivolosi, allagati a causa della pioggia o per la presenza di ghiaccio durante il percorso
  7. Pericoli derivanti dal superamento di ostacoli quali fiumi o altri specchi d’acqua al guado (senza ponte)
  8. Pericoli derivanti dall’esposizioni a temporali o forte piogge (fulmini, valanghe, esondazioni)
  9. Pericoli derivanti dall’esposizioni a venti forti
  10. Pericoli derivanti dall’aumento improvviso del volume dell’acqua lungo il percorso nei pressi di dighe
  11. Pericoli derivanti da situazioni ambientali e metereologiche che possono causare insolazione (colpo di sole) o ipertermia (colpo di calore) (temperature superiori ai 32°, eccessiva umidità, lunghi tratti soleggiati, ecc)
  12. Pericoli derivanti da situazioni ambientali e metereologiche che possono condurre a disidratazione (temperature superiori ai 32°, lunghi tratti senza accesso ad acqua potabile, ecc)
  13. Pericoli derivanti da situazioni ambientali e metereologiche che possono causare ipotermia (temerature rigide, presenza di ghiaccio, neve, venti freddi, ecc)
  14. Pericoli derivanti da situazioni ambientali e metereologiche che possono ridurre la visibilità (nebbia, foschia, forte pioggia, ecc) con conseguente possibile difficoltà di orientamento o la localizzazione delle persone in qualche parte del percorso (il rischio di perdità di uno o più partecipanti)
  15. Pericoli derivanti dalla presenza di una fitta vegetazione o un terreno irregolare che può rendere difficile l’orientamento o la localizzazione delle persone in qualsiasi parte del percorso (il rischio di perdità di uno o più partecipanti);
  16. Pericoli derivanti dalla presenza di tratti che potrebbero indurre vertigini (acrofobia)
  17. Pericoli derivanti dalla necessità di superare tratti con la presenza di traffico veicolare (incidenti)
  18. Pericoli derivanti dalla presenza di tratti ad alto rischio incendio
  19. Tempo di svolgimento dell’attività pari o superiore a 1 h di cammino senza attraversare un luogo abitato, un telefono di soccorso (o cellulare o segnale radio) o una strada aperta con flusso di veicoli;
  20. Tempo per svolgere l’attività pari o superiore a 3 ore di cammino senza attraversare un luogo abitato, un telefono di soccorso (o cellulare o segnale radio) o una strada aperta con flusso di veicoli;
  21. Differenza tra il tempo necessario per completare il percorso e il numero di ore di luce diurna rimanenti a fine giornata (disponibile nel periodo dell’anno considerato) è inferiore a 3 h;
  22. Esistenza di passaggi dove è necessario l’uso delle mani per procedere sul percorso;
  23. Alta probabilità che l’umidità relativa dell’aria sia inferiore al 30%

Il risultato sarà espresso attraverso la seguente tabella:

  1. Orientamento sul percorso

Orientamento sul percorso: si riferisce al grado di difficoltà per l’orientamento, come presenza di segnaletica, sentieri ben segnalati, presenza di punti di riferimento, per completare il percorso;

La norma NBR 15505-2 considera 5 scale di difficoltà, partendo dalla situazione più comoda “Percorsi e incroci ben definiti” (punteggio 1) a quella più complessa che richiede la navigazione per utilizzare percorsi alternativi e precedentemente sconosciuti (punteggio 5)

La classificazione per questo criterio deve essere effettuata valutando le condizioni dell’itinerario secondo la Tabella seguente. Ogni tratto deve essere valutato in relazione alla facilità di orientamento per percorrerlo.

  1. Condizioni del terreno

Condizioni del terreno: si riferisce agli aspetti riscontrati sul percorso in relazione al pavimento e alle condizioni per coprirlo, come tipi di pavimenti, sezioni con ostacoli, sezioni con pietre sciolte, ecc.

Se il sentiero è costituito da strade e corsie per veicoli, sentieri con gradini piatti e regolari o spiagge (sabbia o ghiaia) con terreno pianeggiante e solido, il punteggio assegnato sarà 1 (Percorso su superfice piane) il punteggio sale man mano che peggiora la condizione del terreno fino ad arrivare a 5 (Tecniche per arrampicata o progressione verticale).

La classificazione prevista dallo standard NBR 15505-2 per questo criterio deve essere effettuata valutando le condizioni del terreno secondo la Tabella seguente. Ogni tratto deve essere valutato in relazione alla difficoltà di percorrerlo, con riguardo alle condizioni del terreno, ostacoli ed altre condizioni.

4) Intensità dello sforzo fisico

Intensità dello sforzo fisico: si riferisce alla quantità di sforzo fisico richiesto per completare il percorso, tenendo conto della lunghezza e dei dislivelli (in salita e in discesa).

L’indice dello sforzo fisico è misurato in ore e corrisponde al tempo necessario per percorrere l’intero percorso escursionistico al netto delle pause intermedie.

Per il calcolo del tempo di percorrenza si possono usare vari metodi, noi consigliamo il “metodo brasiliano” in quanto è quello che si ispira a quanto proposto dalla norma brasiliana ABNT NBR 15505-2:2019, Turismo de aventura — Caminhada Parte 2 — Classificação de percurso

Per i dettagli seva l’articolo: Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano

La classificazione per questo criterio deve essere effettuata stimando lo sforzo fisico (tempo di percorrenza) richiesto per completare il percorso utilizzando tabella seguente.

5) Contatti con l’ambiente

Questo criterio, non previsto dalla norma brasiliana, viene proposto al fine di inserire, tra le informazioni da dare al partecipante, la presenza di rischi dovuti a contatti con rettili, animali, insetti o flora.

Un elenco di possibili pericoli derivanti dal contatto con rettili, animali, insetti e flora è il seguente:

  • Contatti con rettili e animali
    • Vipere
    • Lupi,
    • Cani randagi
    • Cinghiali
    • Orsi
    • Animali al pascolo (Mandrie)
  • Contatti con insetti
    • Ragni
    • Zecche
    • Imenotteri (Api, Vespe, Calabroni e Bombi )
    • Scorpioni
    • Scolopendre
    • Altri insetti pericolosi
  • Allergie e contatti con piante e alcuni tipi di vegetazione

Si richiama brevemente in questa sede quanto indicato nel metodo da noi proposto per la valutazione del rischio in ambito escursionistico che è possibile consultare al seguente indirizzo web: Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici:

https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-valutazione-del-rischio-in-ambito-escursionistico/

Il Metodo è costituito dal Calcolo del rischio in tre fasi.

  1. Calcolo di Ri (Rischio iniziale): Calcolo del rischio iniziale e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxD
  2. Calcolo di Rc (Rischio calcolato o effettivo): Calcolo del rischio rapportato ai partecipanti e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxT
  3. Calcolo di Rs (Rischio residuo o finale): Calcolo del rischio finale a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione, protezioni e organizzative e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxTxFR

Dove T è un fattore correttivo (amplificativo) che vale da 1 a 3 (amplificativo) che tiene conto dalla tipologia dei partecipanti e FR un fattore correttivo che vale da 1 a 0.2 (riduttivo) che tiene conto delle misure, preventive, correttive e organizzative adottate.

La classificazione per questo criterio deve essere effettuata calcolando il rischio per ognuno dei possibili pericoli presenti nel percorso utilizzando il metodo della matrice del rischio. In questa fase della proposta dell’approccio integrato per la classificazione dei sentieri, si tiene unicamente conto del Rischio iniziale Ri senza tenere conto del fattore di moltiplicazione T e del fattori di riduzione FR.

Pertanto la matrice del rischio da prendere in considerazione per la classificazione di questo criterio è al momento:

La classificazione per questo criterio deve essere effettuata tenendo conto del valore del rischio iniziale utilizzando tabella seguente.

  1. Accessibilità del percorso

Il concetto di accessibilità, se considerato nel suo significato più profondo è molto ampio per capirlo vediamo alcune definizioni a riguardo:

Turismo Accessibile: Turismo capace di confermare le aspettative ad esso riferibili da tutte le parti interessate con particolare riferimento a quelle parti che esprimono aspettative legate a bisogni speciali.

Bisogni speciali: I bisogni speciali sono legati a difficoltà permanenti o temporanee di vario tipo.

Un elenco non esaustivo di bisogni speciali è il seguente:

  • Bisogni motori (mobilità ridotta, obesità, presenza di persone con carrozzine, ecc.)
  • Bisogni sensoriali di tipo visivo
  • Bisogni sensoriali di tipo uditivo
  • Alimentari (allergie e intolleranze alimentari)
  • Economici (limitate disponibilità economiche)
  • Ambientali (allergie, patologie che comportano particolari esigenze climatiche, ecc.)

Altri bisogni specifici possono scaturire da altri elementi come la presenza di un’utenza particolare:

  • Bambini
  • Anziani
  • Persone con disabilità mentale o psichica
  • Animali domestici, ecc.

In questa fase della proposta dell’approccio integrato per la classificazione dei sentieri, si tiene unicamente conto dei seguenti bisogni, che diventao i sotto criteri del criterio “Accessibilità”:

A1: Accessibilità su carrozzina: Bisogni motori con presenza di carrozzine

A2: Accessibilità ridotta: Bisogni motori per mobilità ridotta (obesità, anziani, difficoltà motorie in genere)

A3: Accessibilità visiva: Bisogni sensoriali di tipo visivo Non sono cieco. Sono IPOVEDENTE. Per quanto tempo potrò ancora vedere? | NoisyVision

A4: Accessibilità uditiva: Bisogni sensoriali di tipo uditivo

Di seguito un elenco non esaustivo di indicatori utili a valutare il livello di accessibilità in caso di bisogni motori o sensitivi

Indicatori legati a bisogni di tipo motorio

  • Indicatori associati ad eventuali strutture di supporto (punti informativi, ristorazione, ricettività, centri ricreativi, strutture (eco)museali, centri di educazione ambientale, capanni, ecc)
    • Percorso agevole per accedere alla struttura (larghezza minima di 90 cm e spazi per l’inversione di marcia)
    • Porte e passaggi di ingresso accessibili in autonomia con carrozzelle (luce netta di almeno 80 cm)
    • Porte e passaggi negli ambienti interni accessibili in autonomia con carrozzelle (luce netta di almeno 75 cm e dislivelli non superiori a 2,5 cm)
    • Pavimenti antisdrucciolevoli
    • Presenza di bagni per disabili (parametri dimensionali di accesso, spazi di manovra, disposizione apparecchi sanitari a norma)
    • Presenza di ascensori per disabili (parametri dimensionali di accesso, spazi di manovra, disposizione comandi a norma)
  • Parcheggi per disabili adeguatamente segnalati in prossimità degli ingressi
  • Indicatori associati alla mobilità del percorso
    • Tipologia del percorso (pianeggiante, con pendenze, ombreggiato)
    • Tipologia del fondo del percorso: strade, sentieri, presenza di elementi che rendono poco agevole il percorso: pietroso, con ghiaia, sabbia, erba, fango, ecc)
    • Presenza di ostacoli: buche vegetazione, pietre, gradini, ponticelli, muretti, ecc)
    • Pendenza non eccessiva (dal 7 al 12%)
    • Presenza di panchine
    • Presenza di panchine dotate di braccioli ai lati
    • Presenza di corrimano lungo il sentiero
    • Presenza di Fontanelle
    • Presenza di servizi igienici
    • Presenza di servizi igienici per disabili
    • Larghezza del percorso o dei varchi di accesso adeguati alle sedie a rotelle
  • Presenza di personale medico
  • Presenza di personale infermieristico
  • Presenza di personale veterinario (per i cani guida)
  • Presenza di assistenza per le persone con difficoltà motorie

Indicatori legati a bisogni di tipo sensoriale (vista)

  • Presenza di segnaletica e mappe tattili
  • Presenza di informazioni in braille
  • Presenza di audio guide

 

Tabella in braille sul faggio secolare (Riserva Naturale del Lago di Vico – Lazio).

Indicatori legati a bisogni di tipo sensoriale (udito)

  • Video guide con scrittura o LIS
  • Presenza di adeguata segnaletica visiva
  • Presenza di personale esperto in LIS

Per ogni bisogno, l’organizzazione che offre il servizio escursionistico, dovrebbe valutare il livello di accessibilità fornendo un valore da 1 a 5 secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Comunicazione dei Criteri

La simbologia da usare in sede di comunicazione del sentiero ai potenziali partecipanti è indicata dalla stessa norma norma NBR 15505-2 relativamente ai 4 criteri proposti dalla stessa norma.

 

a) Gravità dell’ambiente

b) Orientamento sul percorso

c) Condizioni del terreno

d) Intensità dello sforzo fisico

Abbiamo voluto aggiungere ulteriori simboli

Contatti con l’ambiente Simbolo di pericolo, colore: rosso su bianco, autoadesivo, confezione da 6 pezzi: Amazon.it: Fai da te

Accessibilità barriere_architettoniche_e_accessibilita

A sua volta distinto in:

  • A1: Accessibilità per mobilità su carrozzina
  • A2: Accessibilità per mobilità ridotta:
  • A3: Accessibilità visiva: Non sono cieco. Sono IPOVEDENTE. Per quanto tempo potrò ancora vedere? | NoisyVision
  • A4: Accessibilità uditiva:

Nota: in questa fase iniziale della proposta, gli ultimi 6 simboli sono da considerarsi solo a titolo provvisorio e informativo

L’elenco delle informazioni da fornire al potenziale partecipante dovrebbe contenere, tra l’altro, anche delle tabelle dove oltre a riportare i simboli su indicati, riportano i valori dei criteri a loro associati. Tali valori sono da 1 a 5 e indicano al crescere degli stessi numeri il livello di pericolo, le difficoltà associate o il livello di accessibilità.

Il criterio dell’accessibilità dovrebbe avere associati 4 valori tanto sono i sottocriteri valutati.

Es:

Criteri di accessibilità

Ignazio Caloggero

Presidente AIPTOC – Associazione Italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente  

Percorsi Formativi Professionalizzanti e Tematici (Corsi Base o di aggiornamento) riconosciuti da AIPTOC – Area Ambiente

Estratti dalla Banca Dati “Turismo Arti e Spettacolo”. Per la richiesta di riconoscimento dei vostri corsi: Riconoscimento Percorsi Formativi Esterni

Corsi Professionalizzanti 

Corsi Base e di Aggiornamento 

L'articolo Turismo d’Avventura – “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici proviene da AIPTOC.

]]>
Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-calcolo-dei-tempi-di-percorrenza-dei-sentieri-escursionistici-il-metodo-brasiliano/ Sat, 17 Apr 2021 07:20:43 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8334 L'articolo Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano proviene da AIPTOC.

]]>

Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente

Nota: Articolo estratto dal corso SPE42: Escursionismo e Sentierologia. 

Esistono molti metodi per calcolare il tempo di percorrenza dei sentieri escursionistici, dai più empirici e semplici basati unicamente sull’esperienza e la pratica escursionistica ai più complessi basati su formule matematiche abbastanza complesse. 

Un elenco non esaustivo potrebbe essere il seguente:

  • Metodo 1: Criterio basato sull’esperienza (CAI)
  • Metodo 2: Criterio basato sul diagramma dei tempi di marcia (Ente svizzero pro sentieri)
  • Metodo 3: Metodo svizzero
  • Metodo 4: Metodo dello Sforzo Equivalente
  • Metodo 5: Metodo dell’Indice di Sforzo
  • Metodo 6: Metodo Brasiliano

Rimandando, per brevità, ad altre sedi per il dettaglio di tutti gli altri metodi, in questo articolo tratteremo unicamente il primo metodo (CAI) e il sesto metodo, chiamato “brasiliano” in quanto proposto anche dalla norma tecnica brasiliana ABNT NBR 15505-2:2019, Turismo de aventura — Caminhada Parte 2 — Classificação de percurso (Norma Brasiliana). Del metodo 6 forniremo anche un esempio. 

Metodo 1: Criterio basato sull’esperienza (CAI)

Il primo criterio è fornito dall’esperienza ed è molto approssimativo:

Un escursionista mediamente allenato riesce a guadagnare in quota in media in un’ora:

  • 350 metri in quota in salita
  • 500 metri in quota in discesa
  • 3,5-4 km in termini di chilometri percorsi su un percorso piano o ondulato

Se l’itinerario si svolge a quote superiori ai 2800-3000 metri, i tempi di marcia sono diversi: in genere in un’ora si guadagnano in quota 250-300 metri in salita e 400-450 metri in discesa.

I tempi indicati sono tempi effettivi che non tengono conto delle soste.

Fonte: Manuale tecnico “Sentieri: Manuale tecnico per l’individuazione la segnaletica e la manutenzione delle reti sentieristiche” edito dalla Regione Lombardia nel 2019 che revisiona e aggiorna il Quaderno di escursionismo CAI “Sentieri”, pianificazione, segnaletica e manutenzione” ed. 2010

Metodo 6: Metodo Brasiliano

Sostanzialmente il metodo, così come il metodo 5 si basa sul calcolo dell’indice di sforzo ma tiene conto delle difficoltà del terreno e indica valori diversi, a differenza di quelli previsti del CAI per le salite e le discese.

Le grandezze proposte dal metodo brasiliano sono le seguenti:

  • Distanza percorsa in media in un’ora su un piano =
    • 4 km se sentiero facile da percorrere (strade e piste)
    • 3 km se sentiero con difficoltà moderata (sentieri, sentieri lisci e prati)
    • 2 km se sentieri difficili da percorrere (sentieri petrosi e letti di fiumi)
  • Distanza percorsa in media in un’ora in salita = 200 m. (0.2 km)
  • Distanza percorsa in media in un’ora in discesa = 300 m. (0.3 km)

Le variabili per il calcolo sono:  

Vmp = 4, 3 o 2 km/h a seconda del tipo di sentiero (Velocità media oraria sul piano in chilometri)

Vms = 0.2 km/h (Velocità verticale media orario in salita in chilometri)

Vmd = 0.3 km/h (Velocità verticale media orario in discesa in chilometri)

D= distanza in chilometri del sentiero o della sezione interessata al calcolo

H= dislivello della sezione interessata al calcolo

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp

Ts = Tempo di percorrenza in salita = H/Vms

Td = Tempo di percorrenza in discesa = H/Vmd

Tdl = Tempo richiesto per i dislivelli = Ts+Td

Tmax = Tempo massimo calcolato = Max(Tp, Tdl)

Tmin = Tempo massimo calcolato = Min(Tp, Tdl)

TE (Tempo di Escursione = Indice di Sforzo IS)

La formula per calcolare il tempo di percorrenza (Indice di Sforzo) è la seguente:

TE = Tmax + (Tmin/2)

Esempio

Consideriamo un percorso escursionistico di 10 Km costituito da 4 tratti (sezioni) ognuno di 5 Km, di cui il primo tratto in piano orizzontale ed il secondo tratto con un dislivello in salita di 300 m. Se consideriamo il ritorno. Il percorso intero può essere pensato come ad un percorso di 20 Km suddiviso in 4 sezione dove la prima e quarta sezione di 5 km sono in piano, la seconda sezione in salita (+ 300 m) e la terza in discesa (-300 m)

I dati

Ipotizziamo che la prima e quarta sezione siano da considerarsi percorsi facili (Vmp= 4 km/h) mentre la seconda e la terza percorsi moderatamente difficili (Vmp=3 km/h)

I dati

Sezione 1

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp = 5/4 = 1.25 ore (30 minuti)

Sezione 2

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp = 5/3 = 1.66 ore

Ts = Tempo di percorrenza in salita = H/Vms = 300/200 = 1,5 ora

Sezione 3

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp = 5/3 = 1.66 ore

Ts = Tempo di percorrenza in discesa = H/Vmd = 300/300 = 1 ora

Sezione 4

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp = 5/4 = 1.25

Somma dei tempi di percorrenza sul piano orizzontale (Tp)

1.25 ore (sezione 1) + 1.66 ore (sezione 2) + 1.66 ore (sezione 3) + 1.25 ore (sezione 4) = 5,82 ore

Somma dei tempi di percorrenza sui piani non orizzontali (Tdl)

1,5 ora (sezione 2) + 1 ora (sezione 3) = 2.5 ore = 2 ora e 30 minuti

Tmax = Tempo massimo calcolato = Max(Tp, Tdl)= 5,82 ore

Tmin = Tempo massimo calcolato = Min(Tp, Tdl) = 2.5 ore

TE = Tmax + (Tmin/2) = 5,82 + (2.5/2)= 7.07 ore = 7 ore e 4 minuti circa

I tempi indicati sono tempi effettivi che non tengono conto delle soste.

Ignazio Caloggero

Presidente AIPTOC – Associazione Italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente  

Percorsi Formativi Professionalizzanti e Tematici (Corsi Base o di aggiornamento) riconosciuti da AIPTOC – Area Ambiente

Estratti dalla Banca Dati “Turismo Arti e Spettacolo”. Per la richiesta di riconoscimento dei vostri corsi: Riconoscimento Percorsi Formativi Esterni

Corsi Professionalizzanti 

Corsi Base e di Aggiornamento 

L'articolo Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano proviene da AIPTOC.

]]>
Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-valutazione-del-rischio-in-ambito-escursionistico/ Wed, 31 Mar 2021 18:16:41 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8230 L'articolo Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici proviene da AIPTOC.

]]>

Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici

(Versione Beta)

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente

Riassunto

L’articolo presenta un nuovo modello di calcolo del rischio denominato “Metodo delle tre Matrici” elaborato dal Centro Studi Helios in collaborazione con AIPTOC – Associazione italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali.

Il modello nasce per la valutazione dei rischi nel settore del Turismo d’avventura in cui i servizi escursionisti rientrano, si adatta comunque a qualunque offerta turistica che vede il coinvolgimento di partecipanti e in luoghi che potrebbero presentare dei pericoli.

Il Metodo è costituito dal Calcolo del rischio in tre fasi.

  1. Calcolo di Ri (Rischio iniziale): Calcolo del rischio iniziale e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxD   
  2. Calcolo di Rc (Rischio calcolato o effettivo): Calcolo del rischio rapportato ai partecipanti e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxT  
  3. Calcolo di Rs (Rischio residuo o finale): Calcolo del rischio finale a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione, protezioni e organizzative e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxTxFR 

Dove T è un fattore correttivo (amplificativo) che vale da 1 a 3 (amplificativo) che tiene conto dalla tipologia dei partecipanti e FR un fattore correttivo che vale da 1 a 0.2 (riduttivo) che tiene conto delle misure, preventive, correttive e organizzative adottate.

Il metodo presentato è ancora nella sua versione di studio e richiede approfondimenti soprattutto di tipo statistico legati alle probabilità degli eventi pericolosi associati ai singoli luoghi interessati ai servizi escursionistici. Chiunque voglia collaborare a migliorare il metodo può farlo inviando i propri contributi a info@aiptoc.it

Il Metodo delle tre Matrici

Le Guide escursionistiche e le strutture che forniscono servizi di avventura in genere, dovrebbero sempre, come consigliato dalla norma UNI ISO 21101:2020 Turismo d’avventura – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti e dalla norma internazionale, ancora in fase di discussione (la “ISO/CD 3021 – Adventure tourism — Hiking and trekking activities — Service requirements”), compilare un inventario dei pericoli e dei rischi che andrebbe aggiornato periodicamente.

Di seguito un elenco non esaustivo di situazioni in cui potrebbe essere opportuno effettuare una valutazione del rischio:

  • Contatti con rettili e animali
    • Vipere
    • Lupi,
    • Cani randagi
    • Cinghiali
    • Orsi
    • Animali al pascolo (Mandrie)
  • Contatti con insetti
    • Ragni
    • Zecche
    • Imenotteri (Api, Vespe, Calabroni e Bombi )
    • Scorpioni
    • Scolopendre
    • Altri insetti pericolosi
  • Pericoli legati alla meteorologia
    • Nebbia
    • Fulmini e Temporali
    • Valanghe
    • Pioggia, Esondazioni
    • Vento
    • Grandine, Neve e Ghiaccio
  • Conflitti tra i partecipanti e/o tra i componenti del Team operativo
  • Rischi di cadute o scivolamento lungo il sentiero
  • Cadute in acqua
  • Caduta di sassi, rami o altri oggetti lungo il percorso
  • Aumento improvviso del volume dell’acqua lungo il percorso nei pressi di dighe
  • Equipaggiamento inadatto
  • Incendi
  • Allergie e contatti con piante e alcuni tipi di vegetazione
  • Inquinamento ambientale
  • Intossicazioni alimentari
  • Traffico veicolare
  • Malessere o difficolta dei partecipanti
    • Mal di montagna (MAM – Male Acuto di Montagna)
    • Labirintite
    • Vertigini (acrofobia)
    • Insolazione (colpo di sole)
    • Ipotermia
    • Ipertermia (colpo di calore)
    • Disidratazione
    • Stanchezza
    • Riluttanza o desiderio di rinuncia da parte del partecipante per qualsiasi motivo
  • Perdita di parti dell’equipaggiamento o altri strumenti accessori
  • Perdita di uno o più partecipanti

I concetti di rischio e pericolo

Il concetto di rischio è molto ampio e non riguarda unicamente il settore della sicurezza delle persone, l’analisi del rischio (risk assessment) e la relativa gestione (risk management) è ormai applicato in tutti i settori per svariate esigenze e non solo quelle relative agli ambienti di lavoro.

Rivediamo ancora una volta la differenza che esiste tra “pericolo”, “danno” e “rischio” limitandoci comunque all’ambito della sicurezza dei partecipanti e del team operativo interessato ad una escursione.

Pericolo (P)

Potenziale fonte di lesione o danno alla salute (la vipera è un pericolo)

Danno (D) (rischio + evento scatenante)

Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’eventi (il danno provocato dal morso di una vipera)

Rischio (R) (pericolo + esposizione)

Combinazione della probabilità e della conseguenza (danno) del verificarsi di uno specifico evento pericoloso (il rischio di essere morsi da una vipera durante un evento escursionistico)

Per ogni pericolo che interessa l’ambito escursionistico andrebbe calcolato il rischio tenendo conto delle probabilità di venire in contatto con situazioni di rischio (evento scatenante) e delle possibili entità del danno che i partecipanti o lo stesso personale del team operativo può subire.

Il rischio R può essere ricondotto al prodotto di due grandezze probabilistiche R = PxD:

  • Probabilità: la frequenza con cui un determinato evento si può verificare. Intesa come la probabilità di venire in contatto con situazioni di rischio (Es: contatti con animali, insetti, flora, situazioni ambientali estreme, ecc);
  • Dannomagnitudo delle conseguenze; entità del danno che subisce il partecipante o i componenti del team escursionistico. (fratture, distorsioni, shock anafilattico, infarto, malori in genere, ecc)

R = PxD è anche raffigurabile in un grafico avente in ascissa la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

È possibile ridurre il rischio in modo significativo attraverso:

  • Interventi di Prevenzione: mirano alla riduzione della probabilità di accadimento dell’evento
  • Interventi di Protezione: mirano a ridurre il danno senza intaccare la probabilità di verificarsi dell’evento.

Rivediamo il grafico precedente da un altro punto di vista.

Indichiamo con:

Rc: Rischio calcolato con la formula R=PxD (in questa fase non consideriamo, per semplificazione il fattore moltiplicativo T che vedremo invece più avanti)

Ra: Rischio accettabile

Rs: Rischio residuo

Nel grafico seguente, al fine di ricollegarci con i termini usati precedenti, indichiamo R1= Ra; R2=Rc; f=P e m=D

Come si può vedere dal grafico, l’obiettivo generale è, attraverso interventi di prevenzione e protezione, ma anche attraverso adeguate misure organizzative, di abbattere la curva del rischio, in modo da ottenere un rischio residuo che sia al disotto del rischio accettabile.

Metodo delle tre Matrici

In questa sede verrà presentato un modello di calcolo del rischio denominato “Metodo delle tre Matrici” elaborato dal Centro Studi Helios in collaborazione con AIPTOC – Associazione italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali.

Il modello nasce per la valutazione dei rischi nel settore del Turismo d’avventura in cui i servizi escursionisti rientrano, si adatta comunque a qualunque offerta turistica che vede il coinvolgimento di partecipanti e in luoghi che potrebbero presentare dei pericoli.

Il Metodo è costituito dal Calcolo del rischio in tre fasi.

  1. Calcolo di Ri (Rischio iniziale): Calcolo del rischio iniziale e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxD
  2. Calcolo di Rc (Rischio calcolato o effettivo): Calcolo del rischio rapportato ai partecipanti e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxT
  3. Calcolo di Rs (Rischio residuo o finale): Calcolo del rischio finale a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione, protezioni e organizzative e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxTxFR

Dove T è un fattore correttivo che vale da 1 a 3 (amplificativo) che tiene conto dalla tipologia dei partecipanti e FR un fattore correttivo che vale da 1 a 0.2 (riduttivo) che tiene conto delle misure, preventive, correttive e organizzative adottate.

1) Calcolo di Ri: Rischio iniziale (Matrice PxD)

Il calcolo del rischio iniziale avviene applicando la classica Matrice del rischio

Rivediamo le variabili che andranno a costituire la matrice R=PxD

Definizione del valore di probabilità (P)

VALORE DI 

PROBABILITÀ

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

1 Improbabile

• Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili per provocare danni 

• Non sono noti fatti analoghi verificatisi

• Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

• Frequenza di accadimento molto bassa

2 Poco probabile

• Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità per provocare danni 

• Sono noti solo rarissimi episodi analoghi già verificatisi

• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

• Frequenza di accadimento bassa

3 Probabile

• Si sono verificati altri fatti analoghi 

• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

• Frequenza di accadimento media

4 Molto probabile

• Si sono verificati altri fatti analoghi 

• Esiste una correlazione diretta tra la situazione in esame ed il verificarsi del danno ipotizzato

• Frequenza di accadimento alta

Per quanto riguarda il valore P, molto è legato alla esperienza del Leader escursionista tenendo conto di volta in volta del contesto in cui ci troviamo. Se consideriamo ad esempio al pericolo costituito dalla vipera e la probabilità di incontrarla, il valore da dare a P è zero se ci si trova in Sardegna e può variare da tanti fattori in base alla zona oggetto della escursione ma anche in base alla stagione, alle temperature, al tipo di terreno incontrato durante il percorso, agli orari della giornata e così via.

Nel calcolo del valore P bisognerà quindi tenere conto di molti fattori, tra cui:

  • Tipo di terreno incontrato durante l’escursione
  • Località
  • Stagione
  • Temperature effettive
  • Orario della giornata
  • Segnalazioni precedenti, esperienze personali e fatti noti associati al luogo visitato

Definizione del valore di gravità del danno (D)

VALORE DI 

DANNO

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

1 Lieve
  • Infortunio o episodio di esposizione con possibili conseguenze invalidanti immediatamente reversibili o temporanei
  • Danni ambientali lievi immediatamente ripristinabili
2 Medio
  • Infortunio o episodio di esposizione con possibili conseguenze invalidanti reversibile
  • Danni ambientali non gravi facilmente ripristinabili
3 Grave
  • Infortunio o episodio di esposizione con possibili conseguenze invalidanti
  • Danni ambientali gravi difficilmente ripristinabili o ripristinabili non immediatamente
4 Molto Grave
  • Infortunio o episodio di esposizione con possibili conseguenze letali o di invalidità totale o gravemente invalidanti
  • Danni ambientali molto gravi non ripristinabili

Bisognerà tenere conto del possibile danno che può derivare da un incontro o una esposizione con la fonte del possibile danno. Ad esempio, un morso di vipera o di un ragno altamente velenoso potrebbe in alcune circostanze, portare alla morte, da qui il consiglio di assegnare il valore massimo al parametro D per cui andrebbe messo 4.

Matrice del Rischio R=Probabilità/Danno

La scelta effettuata in questo modello è la seguente:Il risultato è una matrice a 2 dimensioni R=PxD, dove la valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare la scala di priorità degli interventi da adottare.

R >9 Rosso -> rischio alto

≤ R < 9 Arancione -> rischio medio alto

≤ R < 6 Giallo -> rischio medio basso

≤ R < 3 Verde -> rischio basso

2) Calcolo di Rc: Rischio calcolato (Matrice PxDxT)

Consideriamo adesso la seguente variabile

  • Tipologia Partecipanti: la tipologia di partecipanti (anziani, bambini, persone debilitate, persone con allergie particolari, persone non adeguatamente preparate o attrezzate, ecc)

Per il calcolo del valore correttivo bisogna distinguere i partecipanti come partecipanti a rischio (Es: presenza di patologie o con situazioni fisiche debilitanti, bambini, anziani, ecc.) e partecipanti non a rischio. Inoltre, è opportuno tenere conto della preparazione e informazioni ricevute che può essere adeguata o meno.

Valore correttivo T legato ai Partecipanti

Valore 

Correttivo

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

1 Partecipanti non a rischio adeguatamente preparati e informati
1,5 Partecipanti non a rischio non adeguatamente preparati o informati
2 Partecipanti a rischio adeguatamente preparati e informati
3 Partecipanti a rischio non adeguatamente preparati o informati

Nota: In questa fase si è voluto dare, per semplificazione, un peso crescente da 1 a 3 in base alla classificazione appena data, uno studio più approfondito sulla tipologia dei partecipanti potrebbe portare ad una assegnazione ancora più mirata e variegata che tenga conto dei pesi diversi che possono assumere i casi individuati.

Il calcolo del rischio effettivo avviene applicando la classica Matrice del rischio il cui valore finale viene corretto da un fattore moltiplicatore che va da 1 a 3

La formula Rc= PxDxT indica il rischio calcolatoche tiene conto del fattore correttivo T

Come nella matrice classica R=PxD, la valutazione numerica (il cui valore finale dipenderà dalla correzione del fattore T) e cromatica del rischio permette di identificare la scala di priorità degli interventi da adottare.

Il risultato finale sarà una matrice del rischio che si basa su 3 variabili: P, D e T, non essendo semplice la rappresentazione in 3D di tale matrice vediamo i vari valori che potranno assumere le singole celle della matrice bidimensionale PxD.

In base ai valori che può assumente la variabile T, sarà quindi possibile ottenere le seguenti tabelle finali.

 

Come si può notare il rischio calcolato aumenta al variare di T si va da T=1 (Partecipanti non a rischio adeguatamente preparati e informati) che vede una situazione invariata rispetto al calcolo iniziale a T=3 (Partecipanti a rischio non adeguatamente preparati o informati) che vede il rischio calcolato triplicarsi rispetto al calcolo iniziale.

3) Calcolo di Rs: Rischio residuo (Matrice PxDxTxFR)

Il calcolo del rischio effettivo avviene applicando la classica Matrice del rischio il cui valore finale viene corretto da un fattore moltiplicatore che va da 1 a 3 e da un ulteriore fattore riduttivo FR che va da 1 a 0.2

Nel calcolo del rischio, R = PxDxT (Rischio = Probabilità X Danno X Tipologia di Partecipante), dovrebbe essere considerato un ulteriore fattore correttivo, in questo caso riduttivo “FR”, legato alla competenza, preparazione, e adozione di un sistema di gestione per la sicurezza da parte degli organizzatori delle escursioni.

Fattore riduttivo del rischio FR: a sua volta basato sulla valutazione dei seguenti parametri:

  • Prevenzione: Presenza di misure di prevenzione
  • Protezione: Presenza di misure di protezione
  • Competenze: Personale preparato e adeguatamente formato per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione
  • Organizzazione: Presenza di una organizzazione in grado di gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza, che individua in modo formale ruoli, compiti e responsabilità per la Gestione della Sicurezza. (Es: Presenza di un Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi della norma UNI ISO 21101:2020 Turismo d’avventura – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti)

Per ognuno dei parametri Prev, Prot, Comp e Org daremo un valore che va da 0 a 0.2.

Valore correttivo legato alla Prevenzione

Valore 

Correttivo

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

0.2 Adeguata Adeguata e applicabile al Contesto di riferimento
0,1 Migliorabile Prevenzione sufficiente ma migliorabile
0,05 Non sufficiente Prevenzione non sufficiente al contesto di riferimento
0 Assente Nessuna prevenzione o inapplicabile al contesto di riferimento

Valore correttivo legato alla Protezione

Valore 

Correttivo

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

0.2 Adeguata Adeguata e applicabile al Contesto di riferimento
0,1 Migliorabile Protezione sufficiente ma migliorabile
0,05 Non sufficiente Protezione non sufficiente al contesto di riferimento
0 Assente Nessuna protezione o inapplicabile al contesto di riferimento

Valore correttivo legato alla Competenze

Valore 

Correttivo

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

0.2 Adeguata Competenze Adeguate e applicabili al Contesto di riferimento
0,1 Migliorabile Competenze sufficienti ma migliorabili
0,05 Non sufficiente Competenze non sufficienti al contesto di riferimento
0 Assente Nessuna competenza specifica in base al contesto di riferimento

Valore correttivo legato alla Organizzazione

Valore 

Correttivo

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

0.2 Adeguata L’organizzazione ha adottato un SGS o procedure per la gestione dei rischi legati al contesto adeguate e applicabili al Contesto di riferimento
0,1 Migliorabile L’organizzazione ha adottato un SGS o procedure per la gestione dei rischi legati al contesto ma risultano migliorabili
0,05 Non sufficiente L’organizzazione ha adottato un SGS o procedure per la gestione dei rischi legati al contesto che non sono sufficienti
0 Assente L’organizzazione non ha adottato nessun SGS o procedure per la gestione dei rischi legati al contesto

 

Nota: In questa fase si è voluto dare, per semplificazione, un peso crescente da 0 a 0,2 in base alla classificazione appena data, uno studio più approfondito potrebbe portare ad una assegnazione ancora più mirata e variegata che tenga conto dei pesi diversi da associare alle diverse situazioni

La formula FR = 1- (Prev+Prot+Comp+Orga) costituirà il Fattore di Riduzione FR. Si può notare come il valore può variare da FR=1 (minimo valore di riduzione) a FR=0,2 (massimo valore di riduzione). La proposta è quella di non andare oltre lo 0.2 in quanto si parte dal presupposto che il rischio residuo, non possa mai, per un principio di prudenza, scendere al di sotto del 80% del rischio calcolato nella fase iniziale.

Il risultato finale sarà quindi una matrice del rischio che si basa su 4 variabili: P, D, T, FR.

La formula Rs (Rischio residuo) = R=PxDxTxFR rappresenterà il rischio residuo che dovrebbe essere, se possibile al di sotto del rischio accettabile Ra.

Vediamo una delle matrici viste in precedenza (il caso peggiore) come si trasforma nel caso in cui FR sia 0.2 (situazione ottimale dal punto di vista della prevenzione, protezioni, competenze e misure organizzative adottate.

 

Come si vede dai colori, il rischio calcolato inziale si è ridotto in modo notevole grazie ad adeguate misure di protezione, prevenzione, competenze del personale e organizzazione che adotta procedure specifiche. Ciò che deve far riflette è che il rischio esiste sempre. La cella rossa potrebbe significare, ad esempio che nonostante tutte le accortezze adottate o adottabili, se incontriamo una vipera e il morso riguarda una persona in condizioni debilitanti o bambino, il rischio rimane altissimo.

La metodologia della matrice a 4 variabili, si adatta a qualsiasi “servizio di avventura” potrebbe inoltre essere applicata in qualsiasi situazione che vede il coinvolgimento fisico di partecipanti, compreso le classiche offerte turistiche e culturali (es visita di un museo o di una località turistica).

Così come nella matrice classica R=PxD, la valutazione numerica (il cui valore finale dipenderà dalle correzioni dei fattori T e FR) e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi che l’organizzatore della escursione (o il leader) dovrà attivare al fine di ridurre i rischi durante il percorso escursionistico.

In conclusione possiamo quindi affermare che in ambito escursionistico può quindi essere calcolato in base alla valutazione delle seguenti variabili:

  • Probabilità: la frequenza con cui un determinato evento si può verificare. Intesa come la probabilità di venire in contatto con situazioni di rischio (Es: contatti con animali, insetti, flora, situazioni ambientali estreme, ecc);
  • Dannomagnitudo delle conseguenze; entità del danno che subisce il partecipante o i componenti del team escursionistico. (fratture, distorsioni, shock anafilattico, infarto, malori in genere, ecc)
  • Tipologia Partecipanti: la tipologia di partecipanti (anziani, bambini, persone debilitate, persone con allergie particolari, persone non adeguatamente preparate o attrezzate, ecc)
  • Fattore riduttivo del rischio FR: a sua volta basato sulla valutazione dei seguenti parametri:
  • Prevenzione: Presenza di misure di prevenzione
  • Protezione: Presenza di misure di protezione
  • Competenze: Personale preparato e adeguatamente formato per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione
  • Organizzazione: Presenza di una organizzazione in grado di gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza, che individua in modo formale ruoli, compiti e responsabilità per la Gestione della Sicurezza. (Es: Presenza di un Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi della norma UNI ISO 21101:2020 Turismo d’avventura – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti)

Nota: Il rischio globale da considerare per una escursione non dovrebbe essere una media dei singoli rischi ma dovrebbe essere quello più alto rilevato tra tutti i tipi di rischio valutati.

Ignazio Caloggero

Presidente AIPTOC – Associazione Italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente  

Percorsi Formativi Professionalizzanti e Tematici (Corsi Base o di aggiornamento) riconosciuti da AIPTOC – Area Ambiente

Estratti dalla Banca Dati “Turismo Arti e Spettacolo”. Per la richiesta di riconoscimento dei vostri corsi: Riconoscimento Percorsi Formativi Esterni

Corsi Professionalizzanti 

Corsi Base e di Aggiornamento 

L'articolo Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici proviene da AIPTOC.

]]>
Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza https://www.aiptoc.it/professioni-regolamentate-protette-non-regolamentate-e-professioni-turistiche-un-po-di-chiarezza/ Thu, 04 Feb 2021 18:12:16 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=7517 L'articolo Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza proviene da AIPTOC.

]]>

Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza 

Premessa: 

Alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020 che chiarisce una volta per tutte che non possono essere abilitate nuove professioni turistiche senza una legge nazionale, è opportuno capire la differenza che passa tra professioni regolamentate, protette e professioni turistiche. E’ inoltre opportuno chiarire cosa sono le professioni non regolamentate ed il ruolo, sempre più evidente, che hanno le Associazioni Nazionali ex legge 4/2013 nel disciplinare e attestare le competenze delle professioni non regolamentate.
 
L’articolo è diviso in 4 parti:
1) Professioni regolamentate, protette, non regolamentate
2) Le professioni turistiche 
3) Evoluzione normativa delle professioni turistiche
4) Il caso delle Guide Naturalistiche
5) La normativa europea 
 
 
 

1) Professioni regolamentate, protette, non regolamentate

In relazione alle attività professionali è possibile utilizzare la seguente classificazione:

  • Professioni non regolamentate: Sono quelle professioni che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio.  Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri, per le quali non si ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per poterle esercitare. Sono non regolamentate, ad esempio, le professioni della pubblicità, della comunicazione, del marketing, dei vari settori artistici e musicali, della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del settore turistico (ad esclusione delle figure specificatamente normate come la guida turistica, l’accompagnatore turistico, il direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, il maestro di sci e la guida alpina) e tantissime altre ancora.
  • Professioni regolamentate: Sono le professioni per cui la legge prescrive il possesso di determinati titoli (medico, dentista, veterinario, farmacista, infermiere, ingegnere, architetto, guida turistica, accompagnatore turistico,). La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale – Tra queste figure rientrano moltissime figure: avvocato, commercialista, insegnante, fisioterapista, biologo, ingegnere – in tutto oltre 800 professioni -). L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.
  • Professioni protette: Sono considerate professioni protette quelle il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229, 2° e 3° co., c.c.) tenuti dai rispettivi ordini professionali. (Es. di notaio, avvocato, ingegnere, medico, ecc). La definizione di “professione protette” è più restrittiva rispetto a quella di “professione regolamentata”.  Nella sostanza le professioni protette sono le professioni regolamentate nel sistema ordinistico (ordini, albi e collegi). La loro protezione consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso.

La definizione di “professione protette” è più restrittiva rispetto a quella di “professione regolamentata”.  Nella sostanza le professioni protette sono le professioni regolamentate nel sistema ordinistico (ordini, albi e collegi). La loro protezione consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso.

Professioni non regolamentate

Le professioni non regolamentate, dette anche professioni “non ordinistiche” sono da alcuni anni sempre più numerose ed in forte crescita, crescita dovuta alla capacità di adeguamento alle mutevoli esigenze del mercanto e al progresso scientifico e tecnologico. In Italia, tali professioni sono disciplinate dalla Legge 4/2013: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

In base alla legge 4/2013, coloro che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire l’applicazione della disciplina, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni professionali di questo tipo non hanno un carattere di rappresentanza esclusiva (possono esistere infatti più associazioni per la stessa attività professionale) e non hanno scopo di lucro. Non è infatti obbligatorio iscriversi a tali associazioni (come invece accade per gli Ordini), ma chi ne entra a far parte è tenuto a seguire specifici codici di condotta volte a favorire la tutela degli utenti e il rispetto della concorrenza.

Un libero professionista che svolge una professione non regolamentata, ha tre modi di attestare la qualità dei propri servizi:

  • l’autodichiarazione
  • l’attestazione di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi prestati da parte di una Associazione costituita ai sensi della Legge 4/2013
  • la certificazione da parte di organismi accreditati da Accredia, nel caso esistano norne tecniche UNI che individuano i requisiti professionali

Inizia ad affermarsi, da alcuni anni,  l’idea che le associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico (Legge n. 4/2013) svolgono un ruolo sempre più importante e delicato nella formazione degli elenchi dei professionisti assoggettati alla legge 4/2013 (Professioni non organizzate in ordini o collegi). L’importanza di un riconoscimento delle competenze dei professionisti da parte di una Associazione ex Legge 4/2013 è orami evidente anche a seguito dei recenti decreti emanati a livello nazionale e regionale vediamone alcuni:

  • 2019: Decreto MIBACT  D.M. 244 del 20 maggio 2019 che istituisce l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali
  • 2020: Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, stabilisce che i professionisti aderenti alle associazioni professionali ex Legge 4/2013 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste dallo stesso Decreto
  • 2021: La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  • 2021: Con la pubblicazione nella GU 268 del 10/11/2021 del DPCM 14/10/2021 anche i professionisti in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 potranno effettuare domanda al portale del reclutamento per conferimento incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni.  

Da notare come finalmente il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per: “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 

Ecco i dettagli del decreto: DPCM del 14/10/2021 (Decreto reclutamento)

Professioni regolamentate

Nell’ordinamento italiano in virtù dell’articolo 117 della Costituzione, la materia delle professioni è riconducibile alla competenza concorrente Stato-Regioni. La Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, sentenza n. 300/2010 e sentenza n. 230/2011) ha in più occasioni precisato i limiti dei legislatori regionali in materia di professioni, stabilendo che l’individuazione delle figure professionali, e relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, per contro nella competenza delle Regioni, la sola disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale (vedi le sentenze della Corte costituzionale n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013 e n. 178 del 2014).

Il legislatore regionale non può dunque, istituire nuove figure professionali né stabilirne i relativi requisiti (vedi la sentenza n. 117 del 2015). Tale aspetto vale anche per le professioni turistiche. Ne consegue che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di: individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l’esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi.

Per un approfondimento sulla sentenza 117/2015:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=117

2) Le professioni turistiche 

Professioni turistiche (Art. 6 Codice del Turismo)

Sono professioni turistiche quelle attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

Come abbiamo visto, la disciplina delle professioni turistiche, rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni, per cui le regioni non possono istituire nuove figure professionali turistiche né stabilirne i relativi requisiti (ricordiamo la sentenza n. 117 del 2015).

Bisogna distinguere tra professioni turistiche protette (art. 2229 c.c) e professioni turistiche non protette il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, ai sensi dell’articolo 33 comma 5° del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011, sono tutte quelle professioni regolamentate dalle leggi regionali, che non sono disciplinate dalle leggi statali.

Sono professioni turistiche protette i maestri di sci e le guide alpine.

Tali professioni sono disciplinate dalle seguenti leggi:

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;

Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Sono professioni non protette le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli interpreti turistici regolamentate a livello regionale e il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, a meno di una normativa statale che dovrebbe essere emanata d’intesa con la conferenza stato regione.

Tra le professioni turistiche vanno anche annoverate le molte professioni turistiche non regolamentate, per cui una classificazione delle professioni turistiche potrebbe essere la seguente:

Professioni turistiche regolamentate

Professioni turistiche protette (disciplinate da leggi statali ai sensi del art. 2229 c.c)

Professioni turistiche non protette (escluse dall’art. 2229 c.c ma regolamentate da specifiche normative regionali)

Professioni turistiche non regolamentate (da normative statali o regionali e individuate dall’art. 1, comma 2 della legge 4/2013)

3) Evoluzione normativa delle professioni turistiche

  •  Legge 5888/1888 inseriva le guide turistiche tra i cosiddetti “mestieri girovaghi”.  L’articolo 78 del regolamento attuativo 6517/1889 disponeva che i mestieri girovaghi fossero assoggettati alla vigilanza degli organi di polizia ed al possesso di un certificato di iscrizione nell’apposito registro il cui rilascio era condizionato ad un preventivo giudizio di affidabilità morale e di idoneità tecnica.  Tale assetto normativo confluì nella legislazione di pubblica sicurezza successiva.
  •  Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
  •  Regio Decreto 18 marzo 1937 n. 488: Guide; Interpreti; Corrieri;
  •  Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;
  •  Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.
  •  Legge quadro sul turismo: l. 217/1983 (abrogata dalla L. 135/2001)

L’art. 11. “Attività professionali” individuava 10 figure professionali, disponendo che: le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di

  • guida turistica,
  • interprete turistico,
  • accompagnatore turistico o corriere,
  • organizzatore professionale di congressi,
  • istruttore nautico,
  • maestro di sci,
  • guida alpina,
  • aspirante guida alpina o portatore alpino (chi per professione accompagna singoli o gruppi in ascensioni fino al terzo grado di difficoltà o funge da capocordata in ascensioni a cui partecipino anche guide alpine),
  • guida speleologica (chi accompagna singoli o gruppi nell’esplorazione di grotte o cavità naturali),
  • animatore turistico
  • ogni altra professione attinente al turismo.

Tale elenco era NON tassativo, dando libertà alle regioni di disciplinare ulteriori attività turistiche: guida naturalistica o accompagnatore naturalistico, guida escursionistica, guida ambientale escursionistica, assistente o accompagnatore di turismo equestre, guida archeologica subacquea, accompagnatore di ippoturismo, maestro di mountain bike, ecc.

Legge quadro sul turismo: legge n. 135 del 29 marzo 2001 (abrogata dal Codice del Turismo);

La legge 135/2001, all’art. 7 ha fornito la seguente definizione di professioni turistiche:

Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività’ turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti….

Le regioni autorizzano all’esercizio dell’attività’ di cui al comma 5. L’autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera g).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Settembre 2002

Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001)

Art. 1 comma g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l’esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

Art. 1 comma n) Criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l’abilitazione all’esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.

I 2 commi citati sono stati interessati da una pronuncia del Consiglio di Stato, sez. L’adunanza 3/12/2003 n.3165/2003 “la professione turistica non può essere inserita tra le professioni c.d. protette (art. 2229 codice civile), come evidenziato dal DPCM 13 settembre 2002”. Pertanto, sono stati annullati l’art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002,)

Legge n. 40/2007 (Legge Bersani):  Art. 10. Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.

Il Decreto Bersani pur non liberalizzando del tutto la professione, riduce la restrizione che richiedeva a chi volesse esercitare la professione di guida di ottenere il patentino di autorizzazione da parte della propria regione o provincia. E’ importante le lettura di alcuni punti dell’articolo

“1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.

Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, ne’ subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori.

Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.”

 

Codice del Turismo: Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79 (G.U. 06.06.2011): Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (modificato dal D.Lgs 21 maggio 2018 n° 62).

L’articolo 6 del “Codice del turismo” così come l’art. 7 della precedente legge 135/2001, non fornisce alcuna elencazione delle professioni turistiche, rinviando alla legislazione regionale l’individuazione e la regolamentazione di figure professionali, connesse alle specificità dei singoli ambiti territoriali.

Come già indicato, Il legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali (oltre a quelle già indicate nella legge 217/1983) né stabilirne i relativi requisiti (sentenza n. 117 del 2015).

Per quanto sopra detto, sembrerebbe che le professioni turistiche previste dalla legge 217 del 1983, formalmente abrogata dalla 135/2001 e dal DPCM 13 settembre 2002, restano l’unico riferimento di norme statali di professioni turistiche non protette.

Interventi normativi in materia di professioni turistiche

Abbiamo già visto, nella lezione precedente, come per le professioni regolamentate e quindi anche per le professioni turistiche regolamentate, è necessario tenere conto di quanto previsto dalle normative relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

L’articolo 56 del trattato dell’U.E. prescrive inoltre, il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi, in altro stato membro, a tutti i cittadini della U.E.

Con il D.P.R. 13 dicembre 1995 lo Stato italiano ha individuato, nei siti nazionali patrimonio dell’UNESCO, i luoghi riservati ai servizi delle guide turistiche specializzate. La Commissione CE con parere motivato del 13 dicembre 2004 ha ritenuto le disposizioni del D.P.R. 13 dicembre 1995 sproporzionatamente restrittive alla libera circolazione delle professioni. Secondo la Commissione CE gli unici luoghi, per i quali è richiesta la presenza di guide specializzate sono: i musei e i monumenti storici.

Corte Costituzionale sentenza n. 271/2009: è illegittima, per violazione dell’art. 40 Trattato Comunità Europee (libera prestazione dei servizi), l’indicazione di specifici ambiti territoriali.

Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2014:È incostituzionale l’art. 73 comma 4 l. reg. Umbria 12 luglio 2013 n. 13, nella parte in cui dispone che le guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Umbria sono soggette all’accertamento, da parte della provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla giunta regionale”. La tutela della concorrenza compete, infatti, in via esclusiva allo Stato.

Corte Costituzionale, sentenza n. 117/2015: “È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, commi 49, lett. a), f), g), i), l. reg. Campania 7 agosto 2014, n. 16. Premesso che ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato e che ciò riguarda anche le professioni turistiche, anche nel periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, il cui art. 6 contiene una definizione generale di professione turistica, già offerta dall’art. 7, comma 5, l. 29 marzo 2001, n. 135, le disposizioni censurate, che istituiscono e disciplinano la figura professionale della guida archeologica subacquea violano l’art. 117, comma 3, Cost., in quanto l’enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus indicato dalla legge statale, è preclusa alla legge regionale (sentt. nn. 353 del 2003, 424 del 2005, 40 del 2006, 300 del 2007, 93, 222 del 2008, 138, 271, 328 del 2009, 132 del 2010, 98 del 2013, 178 del 2014)”. In questo caso, è la materia delle “professioni” ad essere stata considerata riservata allo Stato.

Corte Costituzionale, sentenza n. 30/2011: per professioni storicamente già esistenti, come gli “interpreti turistici” campani, per i quali, dato il venir meno della legge 217/1983, manca una disciplina a livello statale, con la conseguenza che le Regioni non possono disciplinarne la previsione né la tenuta di un albo professionale (Corte Cost. 117/2015 contro una legge regionale della Campania).

T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 24/02/2017, n. 2817: “L’abilitazione alla professione di guida turistica è nazionale e non regionale. Il comma 1 dell’art. 3, l. n. 97 del 2013 afferma il principio dell’abilitazione valida su tutto il territorio nazionale per l’esercizio della professione di guida turistica; la disposizione del comma 3 attribuisce al Ministro il potere di individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e (a seguito del D.l. n. 83 del 2014, convertito nella L. n. 106 del 2014), dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del procedimento di rilascio. In tali disposizioni non vi è alcun riferimento ad una abilitazione regionale. Infatti, il rispetto della competenza regionale è assicurato dalla norma primaria con la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata per l’esercizio del potere ministeriale, rispetto alla disciplina dell’abilitazione”.

Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020: conferma in sostanza quando specificato nella sentenza del TAR del 2017: “non potranno essere abilitate nuove guide turistiche senza una legge nazionale

si legga la sentenza attraverso il seguente link: Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020

Nella sostanza, a seguito delle varie sentenze suddette, potremmo ipotizzare che tutte le normative regionali in materia, tranne guide alpine e maestri di sci, rischiano di essere illegittime.

 

4) Il caso delle Guide Naturalistiche 

  • Regio Decreto 6 maggio 1940n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
  •  Regio Decreto 18 marzo 1937 n. 488: Guide; Interpreti; Corrieri;
  •  Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;
  •  Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Le guide naturalistiche, cosi come tutte le altre professioni turistiche escluse dalle leggi non abrogate (Regio Decreto 488/1937, Legge 6/1989 e legge 81/1991) che sono Guide Alpine, Guide Turistiche, Interpreti e Corrieri (Accompagnatori Turistici), sono da considerarsi Professioni non regolamentate in quanto tutte norme che permettevano alle regioni di regolamentare tali figure sono state abrogate. (Legge quadro sul turismo: l. 217/1983 – abrogata dalla L. 135/2001 – e Legge quadro sul turismo: legge n. 135 del 29 marzo 2001abrogata dal Codice del Turismo -.

Le regioni in base a tutte le sentenze amministrative ormai note, tra cui Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020, non possono abilitare nuove professioni turistiche. le Regioni che hanno emesso Decreti e Leggi che disciplinano la figura della Guida Naturalistica in virtù di leggi abrogate dovrebbero adeguare il loro assetto normativo aggiornando o abrogando le vecchie norme, anche al fine di uniformare la loro legislazione a livello nazionale e non creare discrepanze tra una regione ed un’altra. Lo ha fatto, ad esempio, la Regione Sicilia che con il Decreto 19/01/2021 (DA 0033) ha, di fatto disconosciuto una sua precedete legge del 2004 istituendo un elenco di guide naturalistiche operanti in Sicilia (la cui partecipazione non è obbligatoria, in quanto proprio figure non regolamentate).  Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto, le guide naturalistiche così come le altre professioni non regolamentate rientrano nella legge nazionale 4/2013 ”Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Al fine di un maggiore garanzia per tali professioni e a tutela del consumatore la Legge istituisce le Associazioni Professionali autorizzate a rilasciare Attestazioni di Qualità e Qualificazione Professionali dei servizi prestati e a cui non vi obbligo di aderire, a differenze delle Associazioni Ordinistiche.

In relazione al settore del turismo d’avventura che comprende l’attività escursionistica, alcune Associazioni autorizzate dal MISE a rilasciare Attestazione di Qualità e Qualificazione sono:

  • AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali
  • AGEM – Associazione Guide Escursionistiche Montane
  • A.I.G.C. – Associazione Italiana Guide Canyon
  • AIGS – Associazione Italiana Guide Sopravvivenza
  • A.I.GU.P.P. – Associazione Italiana Guide Professionali di Pesca
  • A.I.G.A.E. – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
  • ASSOGUIDE
  • ENGC- Ente Nazionale Guide Canyoning
  • LAGAP – Libera Associazione Guide Ambientali 
  • F.E.S. – FederEscursionismo Sicilia
  • UIGC- Unione Italiana Guide Canyoning
  • EXPLORA Guide Escursionistiche Spedizioni Internazionali – GESI
  • FIPTES – Federazione Italiana Professionisti del Trekkincittà e del Turismo Esperenziale
  • AGCI – Associazione Guide Cicloturistiche Italiane
  • ENGC- Ente Nazionale Guide Canyoning

Elenco estrapolato dal sito: Ministero delle Imprese del Made in Italy  (Ex Mise) 

Regioni che non hanno una normativa specifica in materia di guide naturalistiche o che hanno abrogato precedenti normative:

Sicilia***, Calabria, Umbria, Puglia, Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Bolzano, Trento, Abruzzo 

In queste regioni è pienamente applicabile la legge 4/2013.

Nota*** La Regione Sicilia ha, ha abrogato la vecchia legge sulle GAE per cui è pienamente applicabile la Legge 4/2013, anzi tale legge offre ulteriori vantaggi per i sicilia, infatti la Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso, Ricordiamo che tale elenco è comunque a carattere volontario (anche se consigliabile)

Regioni che pur avendo una propria normativa regionale, tengono conto della Legge nazionale 4/2013:

           Venezia Giulia (vedi nota *) Piemonte (vedi nota **)

Nota *: La Regione Friuli-Venezia Giulia ha, di recente emesso un bando per cui per le GAE è previsto un esame a cui possono partecipare i professionisti riconosciuti ai sensi della Legge 4/2013. Scarica il Bando: Bando Friuli Venezia Giulia

Nota ** Dal sito della Regione Piemonte:

si comunica che per l’esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale

adempiono il requisito formativo:

a) i soggetti che hanno superato il relativo corso di formazione regionale unitamente all’iscrizione negli appositi elenchi provinciali;

b) i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente.

A seguito di recenti pronunce giurisdizionali e normative comunitarie…  si comunica che per l’esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente. (si veda il link della Regione Piemonte si veda il link della Regione: Accompagnatore naturalististico (o guida escursionistica ambientale)

Regioni che hanno una normativa specifica in materia di guide naturalistiche:

 Sardegna****, Toscana, Basilicata, Liguria, Marche, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Veneto (in fase di revisione) 

In queste ultime regioni la normativa nazionale potrebbe trovarsi in conflitto con quella regionale. È opportuno che i professionisti valutino l’applicabilità della Legge 4/2013 consultando i funzionari delle rispettive regioni

Nota**** La Regione Sardegna ha una sua normativa regionale, ma da quanto indicato nel loro sito, sembrerebbe prendere in considerazione anche la Legge 4/2013 di seguito il link alla normativa della Regione Sardegna:  https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/489

In sintesi ecco alcuni elementi di riflessione:

1) La legge 4/2013 stabilisce chiaramente che l’attestazione di qualità e qualificazione professionale ai sensi della stessa legge non è obbligatoria ma volontaria, pertanto, le GAE (ad esclusione delle regioni che hanno una normativa regionale che lo impone) non hanno obbligo di iscriversi nei registri delle VARIE associazioni di categorie, anche se consigliamo sempre un riconoscimento formale ai sensi della legge 4/2013) che conferisce lo status di “professionista”, grazie al DPCM 14/10/2021.

2) Né la legge né il Ministero competente stabiliscono quale titolo di studio o quali requisiti si rendono necessari per il riconoscimento delle professioni disciplinate dalla Legge 4/2013. Ogni Associazione Professionale stabilisce in modo autonomo tali requisiti e li presenta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) nella fase iniziale di riconoscimento.

3) Non esiste in Italia nessuna “certificazione” delle GAE né nessuna Associazione italiana in grado di fornirla. La “certificazione” avviene solo in base a specifiche norme UNI e da parte di un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA.

4) Se una associazione afferma che rilascia una “certificazione” o afferma di essere l’unica associazione a rappresentare le GAE ed altre figure simili, lo fa in violazione, oltre che del codice etico, della legge 4/2013.

5) Non esiste un ‘accreditamento europeo’ per le Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), né un ‘Registro Italiano’ centralizzato. Invece, ci sono numerosi registri gestiti dalle diverse Associazioni autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex MISE), che includono professionisti del turismo come le GAE. Oltre a ciò, esistono tanti elenchi (abilitanti) regionali quanti sono le regioni che hanno ancora una normativa regionale (normativa emessa in base ad una legge quadro sul turismo abrogata da molti anni).

6) Non vi è alcuna normativa che imponga alle Associazioni di limitarsi a una sola professione. Infatti, consultando l’elenco ministeriale si scopre che molte associazioni includono decine, se non centinaia, di professioni. Tra queste anche chi descrive le diverse professioni come “specializzazioni” che nella sostanza rappresentano professioni distinte e nascondendo di fatto che in realtà rappresentano molte più professioni di quanto dichiarato, cosa comunque del tutto legittima se solo fosse più trasparente

5) La normativa europea  

Per le professioni regolamentate è importante tenere conto di quanto previsto dalle normative relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

 La direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro.

In Italia le due direttive sono state recepite dalla seguente normativa.

D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206: “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento: delle qualifiche professionali, nonché’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.

D.Lgs. 28 gennaio 2016 , n. 15: “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”. Il testo va a modificare il D.Lgs. 206/2007, legato al riconoscimento dei titoli professionali in Italia dei professionisti comunitari e connessi al registro dei prestatori di servizi.

Il 26 aprile 2019 è stato approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 822-B “Legge europea 2018” che modifica ulteriormente il D.Lgs. 15/2016 al fine di tenere conto di una procedura di infrazione della Comunità Europea.

Il Consiglio Europeo con Direttiva 2006/123, detta Bolkestein, richiama tra l’altro gli Stati membri della U.E. ad eliminare per legge ogni diaframma al libero esercizio delle professioni, rivedendo l’attuale riconoscimento dei titoli professionali, che debbono essere di esclusiva pertinenza dello Stato. Il Consiglio Europeo esprimeva inoltre il giudizio che i limiti regionali alle professioni comportano una lesione al principio comunitario della libera prestazione dei servizi cui all’art. 49 del Trattato CEE.

 

Articolo estratto da corso di aggiornamento: SPE17: Legislazione Turistica  (Gratuito per i soci dell’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali – AIPTOC)

Link con tutti i corsi gratuiti per i soci AIPTOC: Formazione Gratuita Soci

Ignazio Caloggero

Presidente Nazionale Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC)

L'articolo Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza proviene da AIPTOC.

]]>
Verso una applicazione concreta della legge 4/2013: Anche la Regione Sicilia riconosce l’importanza della Associazioni ex legge 4/2013 https://www.aiptoc.it/verso-una-applicazione-concreta-della-legge-4-2013-anche-la-regione-sicilia-riconosce-limportanza-della-associazioni-ex-legge-4-2013/ Fri, 29 Jan 2021 10:58:44 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=7370 L'articolo Verso una applicazione concreta della legge 4/2013: Anche la Regione Sicilia riconosce l’importanza della Associazioni ex legge 4/2013 proviene da AIPTOC.

]]>

Verso una applicazione concreta della legge 4/2013: Anche la Regione Sicilia riconosce l’importanza della Associazioni ex legge 4/2013 

La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita

Altro riconoscimento è quello avvenuto nel 2019 dal MIBACT che con il D.M. 244 del 20 maggio 2019 ha  istituito l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali”.

Inizia quindi ad affermarsi l’idea che le associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico (Legge n. 4/2013) svolgono un ruolo sempre più importante e delicato nella formazione degli elenchi dei professionisti assoggettati alla legge 4/2013 (Professioni non organizzate in ordini o collegi).

Un altro importante riconoscimento per i professionisti aderenti alle associazioni ex legge 4/2013 iscritte nell’elenco del MISE deriva dal fatto che  i professionisti aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N°297 del 19 dicembre 2019 riguardante “Termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare”.

L’Associazione italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC), inserita nell’Elenco delle Associazioni  Professionali che rilasciano l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), invita tutti i propri soci, inseriti nei propri registri (disciplina “guide ambientali, naturalistiche, escursionistiche”) ad effettuare domanda di iscrizione alla regione Sicilia

Di seguito il Decreto e il modello per effettuare domanda per l’iscrizione nell’elenco ricognitivo delle guide ambientali, naturalistiche, escursionistiche:

Scheda requisiti di conoscenze, abilità e competenze: Guida Naturalistica (Guida Ambientale Escursionistica) (CP46)

Questo invece il Decreto Ministeriale del MISE che vede i professionisti professionisti aderenti alle associazioni ex legge 4/2013 tra i beneficiari di agevolazioni di stato: DM_30_10_2019_WEB

Per informazioni e assistenza: info@aipto.it 0932 1847122

Ignazio Caloggero

Presidente Nazionale Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC)

L'articolo Verso una applicazione concreta della legge 4/2013: Anche la Regione Sicilia riconosce l’importanza della Associazioni ex legge 4/2013 proviene da AIPTOC.

]]>
Linee Guida per la definizione di Percorsi Formativi conformi agli standard EQF e ECVET https://www.aiptoc.it/linee-guida-per-la-definizione-di-percorsi-formativi-conformi-agli-standard-eqf-e-ecvet/ Mon, 14 Sep 2020 15:32:38 +0000 https://www.aiptoc.it/?page_id=5558 L'articolo Linee Guida per la definizione di Percorsi Formativi conformi agli standard EQF e ECVET proviene da AIPTOC.

]]>

Linee Guida per la definizione di Percorsi Formativi conformi agli standard EQF e ECVET:
Lo Standard SF/TAECF
– Ver. 1.2

Progetto TAS

Premessa: I contenuti di questo documento costituiscono un estratto di quanto presentato nel volume: Quadro delle Competenze del Turismo, delle Arti e dello Spettacolo: “Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF)” di Ignazio Caloggero ed edito dal Centro Studi Helios (ISBN: 9788832060058) a cui si rimanda per i dettagli. Il volume suddetto è disponibile gratuitamente per tutti i partner del progetto TAS “Turismo Arte e Spettacolo” che ne faranno richiesta.

Il Quadro TAECF è stato implementato in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) e al modello e-CF 3.0 (European e-Competence Framework) per le parti applicabili. Il volume descrive le strutture e le metodologie usate per l’implementazione del TAECF e due standard di riferimento ad esso collegati:

  • SP/TAECF: Standard Professionale (SP) utilizzato per la costruzione o ridefinizione di profili professionali basati sul Quadro TAECF e relativo alle professioni non regolamentate riferibile ai settori turistici, dell’arte e dello spettacolo. Lo schema, almeno nelle linee di principio, può comunque essere utilizzato anche per altre professioni.
  • SF/TAECF: Standard Formativo (SF) utilizzato per la descrizione di percorsi formativi basati sul Quadro TAECF ma che può essere utilizzato per qualsiasi percorso formativo relativo ad Apprendimenti Formali e Non Formali.

Le presenti Linee Guida vogliono offrire un contributo sulle modalità di applicazione dello Standard SF/TAECF e sono state adottate dall’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC) al fine di riconoscere i percorsi formativi che possono concorrere per l’inserimento nei registri interni AIPTOC o per il riconoscimento dei Percorsi Formativi di Formazione Permanente (PFPTC) per i professionisti dei settore turistico, artistico e  dello spettacolo ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla legge 4/2013.

Lo standard SF/TAECF definisce in modo formale i requisiti di conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) nonché degli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento e della qualità formativa. Tale standard è inoltre riconosciuto dal Centro Studi Helios ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle competenze del Turismo, dell’Arte e dello Spettacolo (ECTAS).

Le presenti linee guida possono essere applicate sia a corsi di lunga durata e professionalizzanti, sia a corsi brevi relativi alla’acquisizione di specifiche competenze o di aggiornamento.

  • Corsi Professionalizzanti (Competenze Complesse): è il caso di percorsi formativi, in genere di media e lunga durata, che mirano a fornire le competenze per svolgere determinate professioni);
  • Corsi Base (Competenze Tematiche): è il caso di corsi brevi o di aggiornamento mirati a fornire/migliorare singole competenze si specifici argomenti.

Di norma un percorso formativo professionalizzante è costituito da un insieme di Unità Didattiche (o materie) ognuna delle quali è mirata a fornire una o più competenze tematiche.

I Vantaggi nella definizione di percorsi formativi conformi allo standard SF/TAECF.

I Vantaggi principali nell’applicare lo standard SF/TAECF derivano dal fatto che tale standard è conforme al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) e conseguentemente:

  • Risultati dell’Apprendimento. Permette di definire percorsi formativi in termini di risultati dell’apprendimento, che indichino precisamente che cosa conosce ed è in grado di fare chi è in possesso dell’attestato finale rilasciato alla fine del percorso di formazione
  • Trasparenza e Riconoscibilità. Garantisce un maggiore trasparenza, riconoscibilità dei contenuti e dei risultati dell’apprendimento
  • Linguaggio Comune. Utilizzo di un linguaggio comune che facilita il mutuo riconoscimento di percorsi formativi tra le parti interessate
  • Armonizzazione a Standard Internazionali. Armonizzazione e uniformità a standard internazionali riconosciuti dei percorsi formativi per le professioni non regolamentate
  • Flessibilità. Permette di definire percorsi formativi flessibili
  • Trasferimento delle Competenze. Il trasferimento di unità capitalizzabili consente ad una persona di far valere le competenze acquisite anche quando l’interessato cambia il suo percorso di apprendimento o di specializzazione professionale
  • Collegamento tra Apprendimento Formale e Non Formale. Permette di favorire un collegamento migliore tra l’apprendimento formale, non formale e informale
  • Collegamento tra Mondo del Lavoro e Mondo della Formazione. L’integrazione con lo standard professionale SP/TAECF permette di favorire un collegamento migliore tra mondo del lavoro (compiti) e mondo della formazione (risultati dell’apprendimento)

1.     Scopo e Campo di Applicazione.

Scopo delle presenti Linee Guida è illustrare le modalità di applicazione dello standard SF/TAECF.

Tale standard può essere utilizzato per la descrizione di percorsi formativi basati sul quadro TAECF relativo alle professioni non regolamentate appartenenti settore turistico, dell’arte e dello spettacolo ma possono essere adatte a qualsiasi settore professionale e per qualsiasi tipo di apprendimento (Formale e Non Formale).

2. Riferimenti Normativi e Bibliografia di riferimento

Le seguenti linee guida si basano, per alcuni argomenti, su una serie di documenti, anche di tipo normativo e tecnico che può essere utile consultare per ulteriori per approfondimenti.

  1. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
  2. Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
  3. Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
  4. Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2017 (European Qualification Framework – EQF), che abbroga la precedente raccomandazione del 23 aprile 2008
  5. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) – (2009/C 155/02).
  6. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale
  7. Sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS): Guida per l’utente 2015
  8. Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01)
  9. Linee guida europee per la convalida dell’apprendimento non formale e informale – Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale (CEDEFOP) – 2016
  10. Decreto MLPS – MIUR 08/01/2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”
  11. Sistema europeo per l’accumulazione e il trasferimento di crediti (ECTS)   Guida per l’utente, 2009)
  12. UNI 11697:2017: “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
  13. UNI 11506: Attività professionali non regolamentate – Figure Professionali operanti nel settore ICT – Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili professionali ICT basati sul modello e-CF
  14. UNI 11621-1 “Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF” a sua volta ripreso dal CWA 16458 predisposto dal CEN Workshop Agreement. Il modello, pur essendo stato sviluppato per i profili ICT, ha il vantaggio che può essere applicato in qualsiasi settore.
  15. Decreto Presidente della Repubblica 212 del 8 luglio 2005 – Ordinamenti didattici AFAM
  16. Decreto 22 ottobre 2004, n.270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
  17. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’art.4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92
  18. Usare i risultati dell’Apprendimento. Sere del Quadro delle Qualificazioni: Nota 4. edito dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, © Unione Europea, 2011. Traduzione del 2014 a cura di ISFOL
  19. Un nuovo Quadro per le Competenze Turistiche: “Tourism Competence Framework (TCF)” di Ignazio Caloggero. Edizioni Centro Studi Helios. ISBN: 9788832060010
  20. Qualità, Modelli Operativi e Competitività dell’Offerta Turistica (Ed. 2019) di Ignazio Caloggero. Edizioni Centro Studi Helios ISBN: 9788832060034
  21. Documento online: Quadro delle Competenze del Turismo, delle Arti e dello Spettacolo: “Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF)” .
  22. GUIDA CEN 14
  23. Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. and Krathwohl, D.R. Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1: Cognitive Domain. (1956)
  24. Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. (Eds.) A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. (2001)

3. Termini e Definizioni

Si rimanda per i dettagli al volume citato, di seguito alcune delle principali definizioni utili a comprendere le Linee Guida.

Conoscenze (Knowledge)
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche (Allegato 1 EQF).

Abilità (Skills)
Capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); (Allegato 1 EQF)

Competenza (Competence)
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
(Allegato 1 EQF)

Responsabilità e autonomia (EQF)
Capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
Nel contesto dell’EQF, la responsabilità e l’autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile. (Allegato 1 EQF)

Apprendimento Formale (D.lgs 13/2013)
Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera b)

Apprendimento Non Formale (D.lgs 13/2013)
Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.  (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera c)

 Apprendimento Informale (D.lgs 13/2013)
Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera d)

 Risultati dell’apprendimento (UNI 11697:2017)
Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Le competenze, nel quadro EQF (versione del 2017) sono indicate come “responsabilità e autonomia”.

 Risultati dell’apprendimento (EQF)
Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia. Tale definizione è sostanzialmente simile a quella data nel sistema ECVET

Nota:
I “risultati dell’apprendimento”, nella versione EQF del 2017 non sono più “definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze” (quindi definizione simile a quella della UNI 11697), ma “in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia”. Si tratta di una precisazione formale più che sostanziale, in quanto già nel 2008 veniva specificato che “nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

Credito per i risultati dell’apprendimento (credito)
Una serie di risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona che sono stati valutati e che possono essere accumulati in vista di una qualifica o trasferiti ad altri programmi di apprendimento o altre qualifiche. (Allegato 1ECVET)

 Valutazione dei risultati dell’apprendimento
I metodi e i processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza.(Allegato 1ECVET)

Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
Il processo in cui sono attestati i risultati dell’apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l’attribuzione di unità o qualifiche (Allegato 1ECVET)

 Convalida dei risultati dell’apprendimento (UNI 11621-1)
Processo di conferma che determina i risultati dell’apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa.

 Punti ECVET
Una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati dell’apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in relazione alla qualifica. (Allegato 1ECVET)

Percorso formativo
L’insieme di attività di apprendimento seguite da un individuo per acquisire conoscenze, abilità o competenze.
Un percorso di apprendimento può combinare attività formali e non-formali la cui validazione consente di raggiungere la certificazione. (CEDEFOP)

4. Lo Standard Formativo di riferimento SF/TAECF

Premessa

Lo standard SF/TAECF è uno standard formativo che può essere utilizzato per descrivere percorsi formativi in genere. Nasce per la descrizione di programmi di apprendimento relativo alle professioni non regolamentate riferibile ai settori turistici, dell’arte e dello spettacolo e presenti nel quadro TAECF, ma può essere utilizzato per altre professioni non regolamentate e anche per percorsi formativi non necessariamente legati alla preparazione di specifici profili professionali.

SF/TAECF è realizzato in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alle Raccomandazioni 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) ed allo Standard Professionale SP/TAECF

Lo standard proposto richiede, tra l’altro, di definire le conoscenze, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) acquisite nel percorso formativo (risultati dell’apprendimento) nonché gli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento.

Lo standard SF/TAECF pur essendo nato per l’apprendimento non formale può essere utilizzato per descrivere un percorso formativo relativo all’apprendimento formale

I percorsi formativi a cui è possibile applicare lo schema proposta sono essenzialmente di 2 tipi :

  • Competenze delle Professioni (Corsi Professionalizzanti – “Chi” – ): Percorsi formativi, in genere di media e lunga durata, che forniscono competenze complesse i cui profili professionali in uscita sono riferibili a specifiche professionalità
  • Competenze Tematiche (Corsi Base – “Cosa, Come, con quali strumenti” – ): Percorsi formativi, in genere brevi, che forniscono competenze di base, basate su singole tematiche che uno o più professionisti possono possedere e che concorrono alla costituzione delle competenze che i vari profili professionali devono avere. Anche i corsi di aggiornamento rientrano in questa categoria.

Struttura dello standard di riferimento SF/TAECF

Un percorso formativo dovrebbe essere descritto attraverso uno schema che comprenda almeno i seguenti elementi:

  • I requisiti di conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) acquisiti
  • Gli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento
  • Il riferimento al livello EQF attribuito
  • I crediti ECVET assegnati alle singole Unità Capitalizzabili (Unità Didattiche), nonché il punteggio ECVET associato all’intero percorso formativo.
  • Gli strumenti di monitoraggio della qualità della formazione erogata

Il Percorso formativo deve essere composto da una o più unità capitalizzabili (unità didattiche o “unita” nel senso indicato da ECVET), ogni unità deve essere definita in termini leggibile e comprensibile e dovrebbe essere il più possibile “autoportante”, nel senso di indipendente dalle altre unità, così come in linea teorica i contenuti didattici dovrebbero riferirsi a specifiche competenze.

Nella realtà, proprio per tenere conto della indipendenza delle Unità Didattiche, si dovrà accettare un certo grado di “ridondanza” nel senso che i contenuti di una unità didattica serviranno ad acquisire competenze diverse e le stesse competenze potranno comparire in più unità didattiche. Questo comporta che anche il processo di valutazione delle abilità e competenze non può essere sempre effettuato a livello di singola unità didattica ma spostato in avanti nel percorso formativo, a volte alla fine, con attività successive (project work, tesi, tirocini lavorativi, esami finali scritti e orali).

Ecco quindi che è importante, prima della definizione delle singole Unità Capitalizzabili (Unità Didattiche) definire una matrice di correlazione tra competenze, abilità e conoscenze e che le Unità didattiche nel loro complesso contengano tutte le conoscenze indicate nella matrice. Inoltre, laddove le competenze sono legate ad uno Standard Professionale dove sono stati definiti i compiti e le attività specifiche, la matrice dovrà contenere anche questi ultimi. Nella sostanza, nell’ottica dell’ottica dell’integrazione degli standard professionali e formativi (mondo del lavoro e mondo della formazione), deve valere il principio di “cosa sono in grado di svolgere in ambito lavorativo” (Standard Professionale) e il “cosa si apprende” (Standard Formativo) devono, nei limiti del possibile, coincidere.

Lo schema presentato prende spunto, semplificandone la struttura per alcuni aspetti e ampliandola per altri al fine di adattarla ai percorsi formativi, dal modello indicato nella UNI 11621-1 “Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF” a sua volta ripreso dal CWA 16458 predisposto dal CEN Workshop Agreement. Il modello, pur essendo stato sviluppato per i profili ICT, ha il vantaggio che può essere applicato in qualsiasi settore.

Il modello, adattato al concetto di percorso formativo contiene i seguenti item:

        1. Titolo
        2. Livello di corrispondenza EQF
        3. Descrizione
        4. Normativa e documenti di riferimento
        5. Durata e struttura
        6. Prerequisiti di ingresso
        7. Obiettivi, risultati attesi e Attestazioni rilasciate
        8. Unità capitalizzabili e Crediti ECVET
        9. Procedure e criteri di valutazione dei risultati
        10. Procedure e criteri di valutazione della qualità

In base al tipo di percorso formativo alcuni item potranno non essere applicabili.

Vediamo i singoli punti dello schema, rimandando al seguente link per un esempio operativo relativo ad un corso : Esperto del Turismo Esperienziale: Schema Formativo CSH/SFCP6

1. Titolo

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Il titolo deve identificare in modo univoco il percorso formativo, laddove quest’ultimo si riferisce ad un profilo professionale o ad una specifica competenza tematica, è preferibile che contenga il riferimento alla professione (o alla competenza) acquista al termine del percorso.

2. Livello di corrispondenza EQF

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (consigliato); Corsi Base (non necessario)

Corsi Professionalizzanti:

Assegnazione del livello EQF

Il livello finale di corrispondenza EQF associato ad ogni singolo profilo professionale in uscita (Competenze complesse) dovrebbe tenere conto dei vari livelli EQF associati ad ogni singola competenza base e del principio qualitativo di prevalenza (*)

(*) Questo principio è anche riportato nell’allegato 2 “Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni” del Decreto MLPS – MIUR 08/01/2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”

Nel caso in cui la qualificazione presenti competenze con differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel più complessivo processo delle valutazioni di comparazione e coerenza di cui al presente punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base al principio qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello maggiormente ricorrente.

Ai fini semplificativi, in sede di descrizione di schemi inerenti profili professionali contenenti più competenze, è possibile omettere, nella descrizione delle singole competenze tematiche il livello EQF corrispondente limitandosi a indicare il livello finale di corrispondenza EQF associato alla competenza professionale (competenza complessa)

Corsi Base: 

Nei casi in cui i corsi base costituiscono le singole unità didattiche (o unità capitalizzabili) che concorrono a fornire le competenze in un percorso formativo professionalizzante potrebbe essere utile assegnare un livello EQF per definire il livello  di autonomia acquisito per la competenza presa in considerazione. Infatti percorsi formativi  diversi, ha volte hanno in comune unità didattiche (materie) ma con un grado di approfondimento diverso in funzione del tipo di professionalità acquisita.

3. Descrizione

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti e Corsi base (sempre)

Lo scopo è presentare, possibilmente con poche parole, alle parti interessate ed in particolare agli utenti, il percorso formativo. È possibile, in particolare nei casi in cui il percorso formativo si riferisca ad un profilo professionale non universalmente nota, aggiungere poche parole che illustrano la professione

4. Normativa e documenti di riferimento

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (non sempre applicabile)

Corsi Professionalizzanti:

Questa parte dello schema è simile all’analogo punto dello standard professionale SP/TAECF, deve chiarire se il percorso formativo si riferisce ad una professione regolamentata o meno e se esistano norme tecniche o altra documentazione di riferimento. In funzione di questi aspetti cambierà lo scopo dello schema.

  1. Professione regolamentata: lo schema ha lo scopo unicamente di descrivere il percorso formativo collegandolo al quadro di riferimento TAECF
  2. Professione non regolamentata ma costruita sulla base di una norma tecnica (in genere norme UNI): anche in questo caso lo schema ha lo scopo unicamente di descrivere il percorso formativo collegandolo al quadro di riferimento TAECF
  • Professione non regolamentata ma costruita sulla base di uno schema SP/TAECF. In questo caso il percorso formativo dovrà essere descritto nel rispetto dei contenuti dello schema SP/TAECF che andrà richiamato (ad esempio: Schema SP/TAECF: SPCP6 “Operatore del Turismo Esperienziale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”)
  • Professione non regolamentata e non esiste una norma di riferimento o schema SP/TAECF. In tal caso lo schema può essere utilizzato per descrivere il percorso formativo allineandosi a quanto previsto dal quadro TAECF.

Se il percorso formativo si riferisce ad una professione non regolamentata è opportuno indicare la frase seguente:

  • Legge 4/2013 relative alle professioni non regolamentate

In tutti i casi è sempre utile riportare anche quanto segue:

  • Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF)
  • Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET)

Nel caso in cui il percorso formativo si riferisca ad una professione regolamentata, come è il caso, in ambito turistico delle professioni di Accompagnatore turistico, Guida turistica, Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, questa parte dello schema deve dichiararlo, riportando la normativa di riferimento

Analogamente a quanto indicato nello schema SP/TAECF, nel caso in cui il percorso formativo della professione (non regolamentata) oggetto della scheda è stata già individuata in una norma tecnica (ma anche un progetto di norma o prassi di riferimento) è opportuno citare la norma di riferimento.

Corsi Base: 

Questo punto potrebbe non essere ammissibile per alcuni percorso formativi brevi che si riferiscono a competenze tematiche (competenze di base)

5. Durata e Struttura

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Corsi Professionalizzanti:

L’informazione sulla durata del corso dovrebbe permettere di individuare le ore effettive di frequenza e le ore complessive di impegno necessario per ottenere i risultati dell’apprendimento.

Le ore effettive di frequenza sono stabilite dalle:

  • Lezioni,
  • Attività di Stage, Tirocinio lavorativo o Project Work laddove previsto

Le ore di impegno complessivo (carico di lavoro) devono tenere conto anche di:

  • Esercitazioni, preparazione di elaborati o studio personale
  • Preparazione e svolgimento degli esami
  • Seminari
  • Visite Aziendali

Il carico di lavoro è una stima del tempo che si rende necessario per conseguire i risultati di apprendimento previsti per il percorso formativo. Occorre comunque tener presente che questo numero di ore è da intendersi in effetti come tempo medio di apprendimento, e rappresenta un carico di lavoro ritenuto normale per conseguire i risultati di ap­prendimento e che può variare da studente a studente.

Si pone il problema di come stimare l’impegno totale a fronte di attività effettivamente quantificabili come le lezioni didattiche lo stage o attività di laboratorio.

In ambito universitario, in genere sono questi i parametri utilizzati:

  • 1 ora di lezione frontale corrisponde a 3 ore di effettivo impegno individuale
  • 1 ora di esercitazione in laboratorio corrisponde a 2 ore di effettivo impegno individuale
  • 1 ora di tirocinio lavorativo o stage corrisponde a 2 ore di effettivo impegno individuale

In genere una materia universitaria che prevede 50 ore di lezioni (tra lezioni frontali e esercitazioni in aula) comporta un impegno totale di 150 ore e un corrispondente di 6 CFU (Crediti Formativi Universitari).

In realtà il parametro legate alle lezioni frontali dovrebbe tenere conto del grado di difficoltà incontrata dallo studente nell’apprendere i concetti impartiti all’interno delle lezioni, la cosa non è del tutto semplice in quanto bisognerebbe analizzare una serie di parametri e variabili non sempre quantificabili oggettivamente. Per ogni Unità Didattica dovremmo ad esempio calcolare il temo stimato per l’apprendimento, la durata complessiva, richiesta di approfondimento o di esercitazioni da parte dei docenti, ed altro ancora.

Un compromesso potrebbe essere quello di “mediare” tra i vari elementi ad esempio una Unità Didattica della durata complessiva di 20 ore potrebbe essere rapportata, in termini di carico complessivo, considerando tre livelli distinti di difficolta:

  • Unità Didattica di alta difficoltà: parametro moltiplicatore 3 => 20*3 = 60 ore complessive di impegno
  • Unità Didattica di media difficoltà: parametro moltiplicatore 2,5 => 20*2,5 =50 ore complessive di impegno
  • Unità Didattica di bassa difficoltà: parametro moltiplicatore 1,25 => 20*1,25 = 25 ore complessive di impegno.

Come si può notare il valore più alto del parametro corrisponde a quello che normalmente viene usato nella didattica universitaria

Potrebbe essere effettuato un paragone assegnando i parametri alle varie materie di un percorso formativo a seconda del tipo di percorso (base, medio avanzato) anche se in qualsiasi tipologia di corso ci saranno sempre unità didattiche con un diverso livello di difficoltà di apprendimento

Es:

Durata del Corso. 600 ore di impegno totale (carico di lavoro complessivo necessarie per ottenere i risultati dell’apprendimento) distribuibili in media in un semestre e strutturate in:

  • 260 ore di formazione in modalità E-learning
  • 50 ore Project Work o Tirocinio Lavorativo
  • 290 ore di impegno da dedicare alle esercitazioni o studio individuale, al tempo per la preparazione per gli esami e la stesura della tesina finale.

Corsi Base: 

In questo caso basta indicare il numero di ore di formazione  effettivamente erogate e le modalità (onlne, e-learning, blended, ecc)

6. Prerequisiti di ingresso

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

I prerequisiti di ingresso necessari per la frequenza del percorso formativo dovrebbero essere distinti in:

Prerequisiti cogenti: prerequisiti obbligatori che tengono conto della formazione formale (titoli di studio) e della formazione non formale (formazione specifica) o informale (esperienze lavorative o professionali) necessari per accedere al percorso.

Prerequisiti consigliati: Prerequisiti non obbligatori ma che possono essere utile per una migliore comprensione degli argomenti trattati nel percorso formativo proposto

7. Obiettivi e Risultati attesi

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Corsi Professionalizzanti:

Descrivere gli obiettivi (in modo chiaro, sintetico e misurabile) e i risultati dell’apprendimento attesi dal percorso formativo.

I risultati dell’Apprendimento dovrebbero essere espressi elencando conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) acquisite e necessarie per svolgere determinati compiti.

Nel caso di un percorso formativo il cui obiettivo è quello di far acquisire le conoscenze, abilità e competenze per svolgere i compiti associati ad uno specifico profilo professionale, l’insieme delle KSC acquisite “cosa si apprende” dovrebbero coincidere con quelli necessari a svolgere la professione individuata dal profilo “quali compiti sono in grado di svolgere”.

In questo caso, uno dei risultati attesi dovrebbe essere quello di ottenere una attestazione finale relativa al possesso dei requisiti in termini di conoscenze, abilità e competenze al fine di operare nella figura professionale in uscita dal percorso formativo

Può essere sempre utile predisporre, in relazione ai compiti previsti per la figura in uscita, una matrice di correlazione tra competenze, abilità e conoscenze e che le Unità didattiche descritte al punto successivo, contengano tutte le conoscenze indicate in tale matrice.

Corsi Base: 

In questo caso è sufficiente una breve descrizione che descriva sinteticamente obiettivi e risultati attesi

8. Unità capitalizzabili e Crediti ECVET

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (facoltativo)

Corsi Professionalizzanti:

Nel caso di un percorso formativo il cui obiettivo è quello di far acquisire le conoscenze, abilità e competenze per svolgere i compiti associati ad uno specifico profilo professionale, l’insieme delle Unità capitalizzabili (unità di apprendimento o unità didattiche) costituiscono i risultati dell’apprendimento necessari a svolgere la professione individuata dal profilo.

Le Unità capitalizzabili dovrebbero essere strutturate in modo tale da rispettare le seguenti caratteristiche:

  • essere leggibili e comprensibili
  • risultare, nei limiti del possibile, “autoportanti”, nel senso di indipendenti dalle altre unità,
  • valutabili
  • indicare i crediti ECVET assegnati

Il totale dei crediti ECVET assegnati alle Unità costituiranno i Punti ECVET assegnati all’intero percorso formativo e quindi all’intera qualifica.

Rimandando per i dettagli al volume da cui le presenti linee guide sono estratte, possiamo in questo documento, ricordare come i due sistemi ECTS ed ECVET, pur nelle rispettive differenze possono essere considerati analoghi per quanto riguarda l’assegnazione finale dei crediti. Pertanto, anche se questo comporta un certo livello di semplificazione, si propone di assegnare i crediti ECVET in funzione del carico complessivo che ogni Unità Didattica comporta 1 credito ECVET ogni 25 ore di carico complessivo di lavoro. (punto 5 dello schema SF/TAECF.)

Corsi Base: 

Nei casi in cui i corsi base costituiscono le singole unità didattiche (o unità captitalizzabili) che concorrono a fornire le competenze in un percorso formativo professionalizzante e consigliabile indicare il numero di crediti ECVET (in base alla logica descritta per i corsi professionalizzanti)

9. Procedure e criteri di valutazione dei risultati

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Corsi Professionalizzanti:

Le metodologie e gli attori per i soggetti interessati alla valutazione dell’apprendimento formale sono stabiliti per via legislativa (per esempio Diploma, Laurea, esami di Stato), la valutazione della formazione specifica (formazione non formale), oggetto della presente guida, dovrebbe avvenire comunque utilizzando, possibilmente, strumenti riconoscibili.

Uno strumento consigliato per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze può essere fornito dalla norma UNI 11506 “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel settore ICT – Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili professionali ICT basati sul modello e-CF.

La norma UNI 11506 è nata per le competenze digitali, è coerente con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF) e le Raccomandazioni 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) inoltre, si adatta anche ai profili operanti in un settore non ICT.

La valutazione della formazione specifica è solo uno dei percorsi che dovrebbero essere presi in considerazione per l’accesso alle professioni oggetti del presente schema:

  • Formazione specifica (Apprendimento non formale)
  • Titolo di Studio (Apprendimento formale)
  • Esperienza lavorativa (Apprendimento informale)

La valutazione della formazione specifica dovrebbe essere effettuata valutando

  • Le Conoscenze
  • Le Abilità
  • Le Competenze

Acquisite durante il percorso formativo, utilizzando, una selezione, più ampia possibile, dei seguenti elementi:

  • Utilizzo di una procedura della qualità didattica interna che definisce le responsabilità e le modalità di valutazione dei risultati
  • Test di valutazione finale alla fine di ogni unità didattica
  • Valutazione dell’attività di Project Work (o Tirocinio Lavorativo)
  • Valutazione di una tesina finale
  • Esame finale scritto
  • Esame finale orale
  • Role Playing Formativo

Corsi Base: 

Questo punto, potrebbe essere applicabile solo in parte per alcune competenze di base. Non dovrebbero comunque mai mancare la valutazione delle conoscenze, eventualmente tramite test finali e l’utilizzo di una procedura della qualità didattica.

10. Procedure e criteri di valutazione della qualità

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Corsi Professionalizzanti e Corsi Base:

La qualità della formazione erogata andrebbe valutata utilizzando apposite procedure interne della qualità e questionari di customer satisfaction da erogare possibilmente in forma autonoma.

Dovrebbero essere prese in considerazione, in funzione della complessità e della durata del percorso formativo, uno o più dei seguenti elementi:

  • Utilizzo di una procedura della qualità interna che definisce le modalità di monitoraggio della qualità erogata e della somministrazione dei questionari di Customer Satisfaction
  • Utilizzo di una procedura della qualità interna che definisce le modalità di gestione delle Non conformità e delle Azione Correttive
  • Utilizzo di una procedura della qualità interna che definisce i fattori, gli indicatori di qualità e gli standard attesti e le modalità di analisi dei dati raccolti durante le attività di monitoraggio e rilevazione della Qualità
  • Erogazione di un Questionario di soddisfazione erogato per ogni singola unità didattica
  • Erogazione di un Questionario di soddisfazione erogato alla fine del percorso formativo

L'articolo Linee Guida per la definizione di Percorsi Formativi conformi agli standard EQF e ECVET proviene da AIPTOC.

]]>
Formazione: conoscenze, abilità, competenze o aria fritta? https://www.aiptoc.it/formazione-conoscenze-abilita-competenze-o-aria-fritta/ Fri, 11 Sep 2020 10:41:44 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=5546 L'articolo Formazione: conoscenze, abilità, competenze o aria fritta? proviene da AIPTOC.

]]>

Formazione: conoscenze, abilità, competenze o aria fritta?

La Scuola di Atene di Raffaello Sanzio (1509.1511) – Palazzi Apostolici – Musei Vaticani

Un percorso formativo di qualità, che rispetta i principi di di efficacia e di efficienza,  dovrebbe essere definito in termini di risultato di apprendimento che indichino precisamente che cosa conosce ed è in grado di fare chi è in possesso dell’attestato finale rilasciato alla fine del percorso di formazione. Dovrebbero essere definite le modalità di valutazione delle conoscenze ed eventualmente delle abilità e competenze acquisite. Dovrebbero essere chiaramente definiti gli obiettivi e i risultati attesi dal percorso formativo, le procedure e i criteri di valutazione di tali risultati ma anche le procedure e i criteri di valutazione della qualità. Nel rispetto delle aspettative di tutti gli attori della formazione, bisogna, nella sostanza, assicurarsi che la formazione sia veramente orientata ai bisogni dei formati più che a quelli dei formatori.

Nel tentativo di dare uno strumento concreto che mira alla qualità della formazione, il Centro Studi Helios, ha redatto delle Linee guida per la definizione di Percorsi Formativi conformi agli standard europei EQF e ECVET definendo un nuovo Standard Formativo denominato “SF/TAECF” nato per la descrizione di percorsi formativi basati sul Quadro delle Competenze del Turismo, delle Arti e dello Spettacolo: “Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF)” relativo alle professioni non regolamentate appartenenti settore turistico, dell’arte e dello spettacolo ma adattabile a qualsiasi settore professionale e per qualsiasi tipo di apprendimento (Formale e Non Formale). Lo standard SF/TAECF definisce in modo formale i requisiti di conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) nonché degli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento e della qualità formativa.

Di seguito una brevissima sintesi, rimandando alla pagina dedicata per gli approfondimenti.

Linee Guida per la definizione di Percorsi Formativi conformi agli standard EQF e ECVET:
Lo Standard SF/TAECF
 – Ver. 1.1

Premessa: Le linee Guida sono pubblicate in versione 1.1 in quanto attualmente sottoposte alla consultazione di varie parti interessate.

Il Quadro TAECF è stato implementato in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) e al modello e-CF 3.0 (European e-Competence Framework) per le parti applicabili. Al Quadro TAECF sono collegati due standard di riferimento:

  • SP/TAECF: Standard Professionale (SP) utilizzato per la costruzione o ridefinizione di profili professionali basati sul Quadro TAECF e relativo alle professioni non regolamentate riferibile ai settori turistici, dell’arte e dello spettacolo. Lo schema, almeno nelle linee di principio, può comunque essere utilizzato anche per altre professioni.
  • SF/TAECF: Standard Formativo (SF) utilizzato per la descrizione di percorsi formativi basati sul Quadro TAECF ma che può essere utilizzato per qualsiasi percorso formativo relativo ad Apprendimenti Formali e Non Formali.

Le presenti Linee Guida vogliono offrire un contributo sulle modalità di applicazione dello Standard SF/TAECF e sono state adottate dall’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC) al fine di riconoscere i percorsi formativi che possono concorrere per l’inserimento nei registri interni AIPTOC.

Lo standard SF/TAECF definisce in modo formale i requisiti di conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) nonché degli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento e della qualità formativa. Tale standard è inoltre riconosciuto dal Centro Studi Helios ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle competenze del Turismo, dell’Arte e dello Spettacolo (ECTAS)

I Vantaggi nella definizione di percorsi formativi conformi allo standard SF/TAECF.

I Vantaggi principali nell’applicare lo standard SF/TAECF derivano dal fatto che tale standard è conforme al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) e conseguentemente:

  • Risultati dell’Apprendimento. Permette di definire percorsi formativi in termini di risultati dell’apprendimento, che indichino precisamente che cosa conosce ed è in grado di fare chi è in possesso dell’attestato finale rilasciato alla fine del percorso di formazione
  • Trasparenza e Riconoscibilità. Garantisce un maggiore trasparenza, riconoscibilità dei contenuti e dei risultati dell’apprendimento
  • Linguaggio Comune. Utilizzo di un linguaggio comune che facilita il mutuo riconoscimento di percorsi formativi tra le parti interessate
  • Armonizzazione a Standard Internazionali. Armonizzazione e uniformità a standard internazionali riconosciuti dei percorsi formativi per le professioni non regolamentate
  • Flessibilità. Permette di definire percorsi formativi flessibili
  • Trasferimento delle Competenze. Il trasferimento di unità capitalizzabili consente ad una persona di far valere le competenze acquisite anche quando l’interessato cambia il suo percorso di apprendimento o di specializzazione professionale
  • Collegamento tra Apprendimento Formale e Non Formale. Permette di favorire un collegamento migliore tra l’apprendimento formale, non formale e informale
  • Collegamento tra Mondo del Lavoro e Mondo della Formazione. L’integrazione con lo standard professionale SP/TAECF permette di favorire un collegamento migliore tra mondo del lavoro (compiti) e mondo della formazione (risultati dell’apprendimento)

Struttura dello standard di riferimento SF/TAECF

Un percorso formativo dovrebbe essere descritto attraverso uno schema che comprenda almeno i seguenti elementi:

  • I requisiti di conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) acquisiti
  • Gli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento
  • Il riferimento al livello EQF attribuito
  • I crediti ECVET assegnati alle singole Unità Capitalizzabili (Unità Didattiche), nonché il punteggio ECVET associato all’intero percorso formativo.
  • Gli strumenti di monitoraggio della qualità della formazione erogata

Lo schema presentato prende spunto, semplificandone la struttura per alcuni aspetti e ampliandola per altri al fine di adattarla ai percorsi formativi, dal modello indicato nella UNI 11621-1 “Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF” a sua volta ripreso dal CWA 16458 predisposto dal CEN Workshop Agreement. Il modello, pur essendo stato sviluppato per i profili ICT, ha il vantaggio che può essere applicato in qualsiasi settore.

Il modello, adattato al concetto di percorso formativo, contiene i seguenti item:

  1. Titolo
  2. Livello di corrispondenza EQF
  3. Descrizione
  4. Normativa e documenti di riferimento
  5. Durata e struttura
  6. Prerequisiti di ingresso
  7. Obiettivi, risultati attesi e Attestazioni rilasciate
  8. Unità capitalizzabili e Crediti ECVET
  9. Procedure e criteri di valutazione dei risultati
  10. Procedure e criteri di valutazione della qualità

In base al tipo di percorso formativo alcuni item potranno non essere applicabili.

  • Corsi Professionalizzanti (Competenze Complesse): è il caso di percorsi formativi che mirano a fornire le competenze per svolgere determinate professioni ), andrebbero applicati tutti i punti
  • Corsi Base (Competenze Tematiche): è il caso di corsi brevi o di aggiornamento mirati a fornire/migliorare singole competenze si specifici argomenti. In tal caso non tutti i punti dell’elenco su indicato sono applicabili

Di norma un percorso formativo professionalizzante è costituita da un insieme di Unità Didattiche (o materie) ognuna delle quali è mirata a fornire una o più competenze tematiche.

Per i dettagli si rimanda alla pagine contenente le Linee Guida:

Linee Guida per la definizione di Percorsi Formativi conformi agli standard EQF e ECVET: Lo Standard SF/TAECF – Ver. 1.1

Articolo scritto da Ignazio Caloggero

Presidente Associazione Italiana Professionisti del Turismo (AIPTOC)

L'articolo Formazione: conoscenze, abilità, competenze o aria fritta? proviene da AIPTOC.

]]>
MIBACT: Elenchi nazionali dei professionisti competenti a eseguire interventi sui b.c. https://www.aiptoc.it/elenchi-nazionali-dei-professionisti-competenti-a-eseguire-interventi-sui-beni-culturali/ Sat, 16 May 2020 16:56:35 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=4811 L'articolo MIBACT: Elenchi nazionali dei professionisti competenti a eseguire interventi sui b.c. proviene da AIPTOC.

]]>

Elenchi nazionali dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali
(MiBACT – D.M. 244 del 20 maggio 2019 )

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) ha istituito con D.M. 244 del 20 maggio 2019 un elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni:

  1. Antropologo fisico
  2. Archeologo
  3. Archivista
  4. Bibliotecario
  5. Demoetnoantropologo
  6. Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali
  7. Storico dell’arte

Sito web del Ministero “Professionisti dei beni culturali

La mancata iscrizione agli elenchi di antropologi fisici, archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicata ai beni culturali e storici dell’arte non preclude la possibilità di esercitare la professione. Tuttavia è probabile che in futuro per i concorsi pubblici si faccia riferimento alle competenze, abilità e conoscenze descritte all’interno dei bandi per i profili individuati dal DM del 20 maggio 2019 n. 244

Il ruolo delle associazioni ex legge 4/2013 

Le associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico (Legge n. 4/2013) svolgono un ruolo importante nella formazione degli elenchi. Infatti possono rilasciare un’attestazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione ad un profilo e ad una specifica fascia.
Le associazioni ex Legge 4/2013, considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, hanno quindi un ruolo tanto importante quanto delicato. L’Associazione  Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC), è riconosciuta dal MISE a rilasciare attestazione di qualità e di qualificazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 ai propri soci, ed infatti figura nell’elenco indicato dal MIBACT (consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico . AIPTOC ha tra i suoi soci, l’area “Esperti e Consulenti del settore Turistico e della gestione del Patrimonio Culturale” cioè quelle figure di Esperto del patrimonio Culturale che comprendono i professionisti in grado di fornire il proprio contributo intellettuale in merito alla Gestione del Patrimonio Culturale (materiale e immateriale) e tra questi i professionisti dei beni culturali individuati dal D.M 244 del 20/05/2019 del MIBACT.

In base alle indicazioni della Commissione ex art. 10 DM 244/2019 del MIBACT, AIPTOC intente costituire delle Commissioni di verifica dei requisiti previsti dal D.M 244/2019 che si occuperanno delle procedure di certificazione dei requisiti previsto dal Decreto in oggetto. Inoltre AIPTOC intente costituire dei gruppi di lavoro tematici, una per ogni professione dei Beni Culturali, che si occuperanno di approfondire le problematiche trattate nei vari sotto progetti del Progetto TAS

I professionisti interessati a far parte delle commissioni di verifica e/o dei gruppi di lavoro tematici o a far parte degli organismi dirigenziali delle costituendi delegazioni territoriali AIPTOC su tutto il territorio nazionale, possono chiedere informazioni a info@aiptoc.it o telefonare al n. 0932 1847122.

I professionisti interessati già soci AIPTOC che intendono far parte di una commissione di verifica di una o più delle professioni  su indicate dovranno dare evidenza di possedere almeno i requisiti previsti per le figure professionali interessate (I Fascia)

Di seguito i link che vi indirizzeranno alle pagine contenenti i Requisiti di conoscenza, abilità e competenze realizzati in conformità al Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF) e ai requisiti indicati nel DM 244 del 20/05/2019 del MIBACT

CP18: Demoetnoantropologo

CP19: Antropologo

CP20: Archeologo

CP21: Archivista

CP22: Bibliotecario

CP23: Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali (Conservation scientist)

CP88: Storico dell’Arte

 

Modello di Attestazione previsto dal D.M 244/2019

L'articolo MIBACT: Elenchi nazionali dei professionisti competenti a eseguire interventi sui b.c. proviene da AIPTOC.

]]>
Corso Online Videoconferenze, Webinar e Dirette Streaming https://www.aiptoc.it/corso-online-videoconferenze-webinar-e-dirette-streaming/ Tue, 12 May 2020 10:15:23 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=4804 L'articolo Corso Online Videoconferenze, Webinar e Dirette Streaming proviene da AIPTOC.

]]>

Corso Online Videoconferenze, Webinar e Dirette Streaming

Il Corso è gratuito per tutti i soci AIPTOC è è offerto in aggiunta alla normale formazione gratuita prevista per tutti i soci

Presentazione del Corso 

Obiettivo del corso, erogato in modalità di E-Learning  è fornire le conoscenze per (ri)conoscere, scegliere e attivare un sistema per le riunioni in remoto. Meglio note con il termine “”videoconferenze”.

Il corso cerca di rispondere alle seguenti domande:

  • Cosa: cosa sono le videoconferenze
  • Con che cosa: quali strumenti utilizzare per le videoconferenze
  • Come fare: come effettuare le videoconferenze

Vengono inoltre fornite le conoscenze basilari relative ad altri strumenti utili quali sono i Webinar e le Dirette Streaming

Le fasi seguite all’interno di questo modulo sono le seguenti:

  1. verranno forniti i concetti base e i termini necessari per comprendere le lezioni successive
  2. verrà effettuata una panoramica dei principali applicativi utilizzati per le videoconferenze
  3. verranno fornite le conoscenze di base per avviare videoconferenze utilizzando 2 strumenti gratuiti presenti in commercio: WhatsApp  e Jitsi Meet.
  4. verranno fornite delle linee guida utili per un ottimale svolgimento delle videoconferenze

In tutte le fasi, laddove possibile viene fatto uso intenso di tutorial e video descrizioni al fine di dare un forte taglio pratico all’intero percorso.

Destinatari del corso

  • Liberi Professionisti e Consulenti
  • Dipendenti Pubblici e Privati
  • Imprenditori e Manager aziendali
  • Studenti
  • Chiunque abbia interesse ad effettuare riunioni a distanza e utilizzare sistemi di videoconferenza

Programma didattico

  • Videoconferenze
  • Concetti introduttivi
  • Caratteristiche della videoconferenza
  • Dotazione Hardware necessaria per le videoconferenze
  • La connessione alla Rete: tipologie e scelta della connessione ottimale
  • Caratteristiche delle applicazioni per le videoconferenze
  • Applicazioni orientate su Smartphone e Web (Desktop)
  • Panoramica e comparazione dei Principali applicativi per le videoconferenze
    • WhatsApp
    • Skype
    • Facebook Messenger
    • Facetime
    • Google Hangout Meet
    • Zoom
    • Micosoft Teams
    • Gotomeeting
    • Jitsi Meet
    • 8×8
  • WhatsApp
    • WhatsApp per Android e per Iphone
    • Come fare una videochiamata
    • Ricevere una videochiamata
    • Passare da videochiamata a chiamata vocale e viceversa
    • Fare una videochiamata di gruppo
  • Jitsi
    • Caratteristiche e funzionalità principali
    • Scelta del Browser
    • Accedere a Jitsi Meet
    • Controllare i dispositivi (webcam, microfono e altoparlanti).
    • Avviare una videoconferenza
    • L’interfaccia di Jitsi: descrizione dei comandi e funzionamento
  • Linee Guida per le videoconferenze
  • I webinar e le Dirette Streaming
  • Panoramica Applicativi per  Webinar e per Dirette Streaming

L'articolo Corso Online Videoconferenze, Webinar e Dirette Streaming proviene da AIPTOC.

]]>